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Articolo VII.

In quanto concerne l'ammontare, l'assicurazione, e la riscossione dei diritti di importazione e di esportazione, come pure per ciò che riguarda il transito, da nessuna delle due Parti contraenti potranno essere fatte a terzi Stati condizioni più favorevoli di quelle accordate all'altra Parte. Ogni favore che venisse in seguito concesso ad un terzo Stato, in tali rapporti, s'intenderà perciò solo, e senza correspettivo esteso all' altra Parte contraente.

Sono eccettuati :

aj i favori attualmente accordati o che potrebbero essere accordati in avvenire ad altri Stati limitrofi, per agevolare il commercio delle frontiere, come pure le riduzioni od esenzioni daziarie valevoli soltanto per confini determinati o per gli abitanti di singoli distretti.

b, i favori di cui godano gli Stati stretti ora o per l'avvenire in una completa unione doganale con una delle Parti contraenti.

Articolo VIII.

Gli oggetti di provenienza o fabbricazione austriaca enumerati nella Tariffa A annessa al presente Trattato di commercio e di navigazione introdotti in Italia per via di terra o per via di mare, saranno ammessi contro pagamento dei dazi indicati nella menzionata tariffa, compresi i diritti addizionali.

L'importazione in Italia di tutte le altre merci di provenienza o di fabbricazione austriaca si farà a termini dei Trattati conchiusi dall'Italia colla Francia il 17 gennajo 1863.

Le merci di provenienza o fabbricazione italiana enumerate nella tariffa Bannessa al presente Trattato di commercio e di navigazione, saranno ammesse in Austria contro pagamento dei dazi indicati nella tariffa medesima.

L'importazione in Austria di tutte le altre merci di provenienza o fabbricazione italiana si farà a termini dei Trattati conchiusi dall'Austria cogli Stati dello Zollverein l'11 aprile 1865, e colla Francia l'11 dicembre 1866.

Articolo IX.

1° Le merci di ogni genere esportate dall' Austria in Italia o reciprocamente, saranno esenti da ogni dazio di esportazione.

Da questa determinazione sono eccettuate soltanto le seguenti merci per le quali possono venire esatti i sotto indicati diritti di esportazione.

In Italia:

per le merci specificate nella tariffa Cannessa al presente Trattato, i diritti ivi indicati;

1867

1867

In Austria:

a) per le pelli ordinarie: 2 fiorini, 50 Kreuzer per centinaio daziario;

b) per gli stracci, cenci ed altri cascami atti alla fabbricazione della carta: 2 fiorini per centinaio daziario;

c) per le ossa, ugne, piedi limbelli (cuvio da colla) 75 kr. (soldi) per centinajo daziario.

2. Il trattamento delle armi e munizioni da guerra rimane sottoposto esclusivamente alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi.

3. In ognuno degli Stati contraenti le bonificazioni concesse per l'esportazione di certi prodotti, non dovranno compensare che i dazi e le imposte interne percetti sui detti prodotti o sulle materie prime di cui sono fabbricati. Queste bonificazioni non potranno comprendere un premio maggiore di uscita.

Nel caso di un cambiamento nell' ammontare di queste bonificazioni o del loro rapporto col dazio o colle imposte interne, avrà luogo fra i due Governi una reciproca partecipazione.

4. Non si riscuoteranno dazi di transito per le merci che transitano sul territorio dell' una delle Parti contraenti sia che vengano dal territorio o vadano in quelle dell' altro Stato.

Siffatta disposizione è applicabile tanto nel caso che abbia avuto luogo lo scarico e ricarico od il deposito, quanto per le merci che transitano direttamente.

Articolo X.

Per agevolare sempre più gli scambi reciproci, e principalmente nell' interesse dei paesi situati nelle zone di confine, viene stipulata l'immissione e l'esportazione temporanea esente da ogni dazio di entrata e di uscita, contro l'obbligo del ritorno, e sotto la osservanza delle discipline doganali che gli Stati rispettivi crederanno di stabilire di comune accordo:

a) per le merci (ad eccezione dei generi di consumo) che dal libero commercio del territorio dell' una delle Alte Parti contraenti vengono portate nell' territorio dell' altra sulle fiere e sui mercati, o che indipendentemente da tale commercio sulle fiere e sui mercati vengono spedite nel territorio dell' altra Parte per essere depositate nei magazzini doganali (entrepôts, magazzini d'ufficio ecc.) come pure pei campioni che vengono introdotti da commessi viaggiatori, semprechè tutti questi oggetti si riconducano invenduti entro un termine da stabilirsi in precedenza; b) pel bestiame che viene condotto ai mercati ovvero ai pascoli alpestri. In questo caso la esenzione dal dazio si estenderà ai relativi prodotti, come formaggio, burro e latte, od animali nati nel frattempo;

e, per le campane e pei caratteri da stampa, come anche pel 1867 piombo vecchio in pallini, tubi e lamiere, da servire alla rifusione, per la paglia da far trecce, per la cera da essere imbiancata, per i bozzoli per essere filati, per i cascami (avanzi) di seta per essere cardati (pettinati) per la seta greggia da passare al filatoio da ridurre in trama ed organzino);

d. pei tessuti e filati, all' uopo di essere lavati, imbiancati, sodati, come pure pegli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti e dipinti e per altri oggetti destinati a subire una riparazione, un lavoro od un perfezionamento senza che ne sia essenzialmente mutata la natura o la denominazione commerciale.

Nel caso e sarà tenuto conto del peso, salvo sempre il calo naturale o legale di lavorazione. Negli altri casi, la identità degli oggetti esportati o reimportati dovrà essere accertata, ed a tale scopo le rispettive autorità avranno diritto di contrassegnarli a spese di chi ne ha interesse.

Articolo XI.

Quanto alle operazioni di dogana per le merci che soggiacciono alla procedura del recapito di scorta (bolletta di cauzione), viene accordata reciprocamente l'agevolezza, secondo la quale al loro passaggio immediato dal territorio dell' una delle Parti contraenti in quello dell' altra non si procederà alla rimozione dei suggelli, all' applicazione di nuovi ed allo sballaggio, in quanto siasi soddisfatto alle regole convenute per tale riguardo. In generale, ogni impedimento di formalità dovrà essere possibilmente alleviato, e la spedizione venirne perciò sollecitata.

Articolo XII.

Le imposte interne che nell' uno degli Stati contraenti, sia per conto dello Stato che di Comuni o Corporazioni, gravitano sulla produzione, sulla preparazione e sul consumo di un oggetto, non potranno sotto qualsiasi pretesto colpire i prodotti dell' altra Parte in misura superiore od in modo più oneroso che i prodotti similari del proprio paese.

Se una delle Alte Parti contraenti giudica necessario di stabilire un nuovo diritto di accise o di consumo, od un supplemento di diritti sopra un articolo di produzione o di fabbricazione nazionale contemplato nelle tariffe annesse al presente Trattato, l'articolo similare estero potrà essere immediatamente colpito all' importazione. da un diritto eguale.

Articolo XIII.

Gli articoli di orificeria e di gioielleria d'oro, d'argento, platino od altri metalli preziosi, importati dall' uno nell' altro dei due paesi, saranno sottoposti al regime di controllo stabilito per gli articoli

V. Recueil.

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1867 similari di fabbricazione nazionale, e pagheranno, sulla stessa base di questi ultimi, i diritti di marchio e di garanzia.

Articolo XIV.

Le Parti contraenti si obbligano di cooperare con mezzi convenienti per impedire e punire il contrabbando verso o dai loro territori, di accordare a questo scopo la legale assistenza agli impiegati di sorveglianza dell' altro Stato e di far loro avere col mezzo degli impiegati di finanza e di polizia, nonché delle autorità locali, tutti i necessari ragguagli ed ajuti.

In base a queste stipulazioni generali è stato conchiuso l'annesso Cartello doganale.

Per le acque di confine, e per quei tratti di confine dove i territori delle Parti contraenti toccano insieme Stati esteri, saranno sti pulate le misure necessarie per la reciproca assistenza nel servizio di sorveglianza.

Articolo XV.

Nessun diritto di scalo e di trasbordo potrà essere prelevato nei territori rispettivi dei due Stati, e, salve le prescrizioni di navi gazioni e di polizia sanitaria, e quelle necessarie ad assicurare la percezione delle imposte, nessun conduttore di merci potrà essere costretto a soffermarsi, a scaricare o ricaricare in un luogo deter minato.

Articolo XVI.

I sudditi dell' uno degli Stati contraenti godranno nei territori dell' altro della medesima protezione di cui godono i nazionali riguardo al diritto di proprietà sui marchi di fabbrica e di commercio.

Il Governo di Sua Maestà il Rè d'Italia promette di presentare al Parlamento e procurerà di far sancire entro un anno una legge sui marchi ed altri segni distintivi, informata ai principi della legge 12 marzo 1855 e da applicarsi a tutto il Regno d'Italia.

I sudditi Austriaci però non potranno invocare in Italia il diritto esclusivo di proprietà di un marchio, se non dopo avere depositato due esemplari del medesimo presso l'Ufficio incaricato delle privative dipendente dal R. Ministero di Agricoltura, Industria et Commercio in Firenze.

Parimente i sudditi italiani non potranno invocare il diritto esclusivo di proprietà di marchi se non dopo averne depositato due esemplari presso la Camera di Commercio di Vienna.

Articolo XVII.

I bastimenti austriaci nei porti italiani, ed il bastimenti italiani nei porti austriaci saranno al loro arrivo, durante la loro fermata,

ed alla loro uscita parificati ai bastimenti nazionali, tanto riguardo 1867 ai diritti e tasse di qualsiasi natura e denominazione, sieno questi percepiti per conto dello Stato, di Municipi, di Corporazioni, di pubblici funzionari o stabilimenti qualsiansi, quanto rispetto al collocamento delle navi nei porti, rade, seni, bacini, darsene e docks, al loro caricamento o scaricamento, nonchè a tutte le formalità ed altre disposizioni cui possono essere sottoposti i navigli, i loro equipaggi ed i loro carichi.

Ciò vale anche per la navigazione di cabotaggio.

Articolo XVIII.

La nazionalità dei bastimenti di ognuno degli Stati contraenti sarà da giudicarsi secondo la legislazione del paese cui i legni stessi appartengono.

Per determinare la capacità dei bastimenti, saranno, considerate sufficienti le patenti di stazzatura valevoli secondo la legislazione del paese a cui essi appartengono, salva la riduzione delle misure all atto della commisurazione dei diritti di navigazione o di porto nell' altro Stato.

Del pari, tutti i favori che uno dei due Stati contraenti ha accordato od accorderà ad un terzo Stato relativamente al trattamento dei navigli e dei loro carichi, troveranno, sotto condizione di reciprocità, applicazione ai bastimenti dell' altro Stato ed ai loro carichi.

È fatta eccezione alle stipulazioni del presente Trattato per quello che riguarda l'esercizio della pesca nazionale.

Articolo XIX.

Parimente, le merci di qualsiasi natura e provenienza delle quali nell' uno degli Stati contraenti e permessa la importazione e l'esportazione, il transito od il deposito con bastimenti nazionali, potranno pure essere importate, esportate, transitate o depositate con bastimenti dell' altro Stato, senza pagare altri o maggiori dazi e diritti, senza essere sottoposte ad altre o maggiori restrizioni, e partecipando ai medesimi privilegi, riduzioni benefici e restituzioni che le merci importate, esportate, transitate e depositate con bastimenti nazionali.

Articolo XX.

Non si percepirà alcun diritto di navigazione o di porto pei hastimenti appartenenti ad una delle Parti contraenti che nei casi d'infortunio o di forza maggiore entrino nei porti dell' altra Parte, purché non prolunghino la loro fermata oltre il tempo necessario, o non ne approfittino per dedicarsi ad operazioni di commercio.

In caso di naufragio od avaria di un legno appartenente al Governo od a sudditi di una delle Alte Parti contraente sulle coste

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