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nazione, nè essere soggetti a sentenze di sequestro, a embargo o ad arresto di principe ».

Il primo comma di questo articolo è notevolissimo, perchè pareggiando tali bastimenti postali, ancorchè semplicemente noleggiati o sovvenzionati dallo Stato, a quelli di guerra, essi nel porto straniero non sono semplicemente, come le altre navi mercantili della stessa nazione, una proprietà straniera, soggetta alla giurisdizione del sovrano delle acque territoriali, nei limiti ammessi dal diritto internazionale, ma godono come i bastimenti da guerra i privilegio di esterritorialità, che non occorre qui definire. Ricordiamoci che si fu per questo motivo che sorse in Italia nel 1863 a Genova la famosa questione dell'Aunis, piroscafo postale francese, sul quale il prefetto Gualterio fece arrestare, coll'intervento del viceconsole francese, i famigerati briganti La Gala. E l'arresto fu dovuto considerare. illegale, perchè il bastimento postale essendo dalla Convenzione allora vigente colla Francia parificato del pari a quelli di guerra, e quindi godente i loro privilegi di esterritorialità, non vi si potevano operare arresti, ma occorrevano gli atti regolari di estradizione. Dal che nacque il compromesso di consegnare i La Gala ai gendarmi francesi al Moncenisio, il loro arresto in Francia e quindi la regolare estradizione all'Italia. Noi crediamo eccessiva codesta parificazione dei bastimenti postali, e la crediamo meritevole di cancellazione nelle future convenzioni. Per quanto le navi che adempiono ad un servizio così civile, come le poste, meritino la pubblica protezione, questa non dovrebbe giungere fino alla esterritorialità delle navi militari. Queste rappresentano lo Stato sovrano di cui portano la bandiera, dipendono direttamente dai loro Governi, sono la espressione della sua forza, del suo diritto, della sua maestà e indipendenza, ed è ragionevole che anche nei porti stranieri, nei limiti ammessi dal diritto internazionale, siano esenti dalla giurisdizione territoriale, e si considerino come parte del proprio territorio; i postali invece sono addetti bensi ad un importante servizio pubblico, ma sono bastimenti mercantili, non dipendenti direttamente dai Governi, non possono rappresentare la sovranità e la maestà degli Stati, e non è giusto che ne godano i privilegi.

55. Simili considerazioni si applicano alla sezione seconda, che comprende le convenzioni telegrafiche.

Sarebbe inutile fermarsi a dimostrare l'importanza nella civiltà odierna del telegrafo elettrico e delle comunicazioni telegrafiche. Quello che c'importa notare si è che i varii Stati hanno inteso il bisogno di renderle più agevoli e sicure, e per conseguire ciò non si sono contentati di fare delle singole convenzioni fra loro, ma hanno fin dal 1865 formato una Unione telegrafica internazionale.

Essa è oggi retta dalla convenzione dei 10-22 luglio 1875 di Pietroborgo, la quale ci fornisce argomento di notevoli considerazioni.

Prima di tutto è a notare la sua quasi universalità. Vi han preso parte non solo i singoli Stati d'Europa, l'Allemagna, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna, la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Russia, la Svezia e Norvegia, la Turchia, ma anche la Persia, e vi hanno aderito altri Stati, quali il Brasile (5 e 17 gennaio 1876).

In questa grande convenzione, analogamente a ciò che si è detto di quella delle Poste, si sono stabiliti alcuni principii generali sia di ordine tecnico ed amministrativo, che non crediamo qui opportuno nemmeno di riassumere e di segnalare, sia di ordine giuridico.

Tali sono fra questi, per esempio: il diritto riconosciuto ad ogni persona di corrispondere mediante i telegrafi internazionali (articolo 1); l'impegno preso da tutte le Potenze di assicurare il segreto delle corrispondenze telegrafiche (art. 2); dichiarando tuttavia di non accettare, riguardo al servizio della telegrafia internazionale, alcuna responsabilità ». (art. 3); l'obbligo di addire a questo servizio, così importante per il mondo civile, quel numero di fili telegrafici che possa esser richiesto dall'esigenza della rapida trasmissione dei telegrammi (art. 4); l'unità monetaria del franco per la composizione delle tariffe internazionali (art. 10); la precedenza dei telegrammi di Stato sugli altri (art. 5), e la facoltà di trasmetterli, come quelli di servizio, in cifra (art. 6). Gli Stati non solo si sono riservati questa facoltà di precedenza e di segreto, ma altresi quella importantissima di « arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs » (art. 7). Si sono ancora riservati la facoltà di sospendere il servizio della telegrafia internazionale per un tempo indeterminato, se lo giudicano necessario, sia d'un modo generale, sia soltanto su certe linee e per certe corrispondenze, a condizione di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Governi contraenti» (art. 8). Questi articoli sono senza dubbio pericolosi, ma sono giustificati massimamente dalle esigenze dei casi di guerra o di torbidi pubblici, delle quali esigenze deve essere solo giudice ogni Stato indipendente. Si suppone che nessuno Stato voglia capricciosamente interdire o sospendere le comunicazioni telegrafiche, che sono la vita del commercio odierno fra i popoli; per lo meno è chiaro che una tale arbitraria sospensione darebbe luogo a legittime rimostranze degli altri Governi, come ha luogo. in tutti gli altri diritti che, per quanto inerenti agli Stati sovrani, non si possono interpretare mai senza alcun riguardo alle esigenze della convivenza degli Stati. Più grave è la facoltà stipulata nell'art. 7; ma, per quanto se ne possa abusare e se ne sia abusato talvolta in Italia, non può negarsi in termini generali o in principio ad uno Stato di fermare la trasmissione di telegrammi contrarii alla sua sicurezza, all'ordine pubblico ed ai buoni costumi.

Esso è stato alquanto temperato dall'art. Lx del Regolamento: «Non deve esser fatto uso della facoltà riservata nell'art. 7 della Convenzione di arrestare la trasmissione di ogni'telegramma privato, che sembrasse pericoloso per la sicurezza dello Stato, o che fosse contrario alle leggi del paese, all'ordine pubblico od ai buoni costumi, se non a carico di avvertirne immediatamente l'Amministrazione da cui dipende l'ufficio di origine. 2o Questo controllo è esercitato dagli ufficii telegrafici estremi e intermediarii, salvo ricorso all'Amministrazione centrale, che pronunzia senza appello ». La trasmissione però dei telegrammi di Stato non può essere soggetta ad alcun controllo sopra di essi da parte degli ufficii telegrafici.

Come per le Poste, si è vista la necessità di costituire un organo di questa Unione telegrafica internazionale; quindi l'importantissimo art. 14: << Un organo centrale, posto sotto l'alta autorità dell'Amministrazione superiore di uno dei Governi contraenti, designato, a questo effetto, dal regolamento, è incaricato di riunire, di coordinare e di pubblicare le informazioni di ogni natura relative alla telegrafia internazionale; di istruire le domande di modificazione alle tariffe e al regolamento di servizio, di far promulgare i cangiamenti adottati, e in generale di procedere a tutti gli studii e di eseguire tutti i lavori di cui fosse incaricato nell'interesse della telegrafia internazionale ».

Si sono ancora pattuite delle conferenze amministrative periodiche dei delegati delle rispettive amministrazioni, nelle quali non ogni Stato, ma ogni amministrazione di esso, se ve ne ha di differenti, come negli Stati composti, ha un voto. Si è inoltre lasciato libero ai singoli Stati di regolare fra loro i loro rapporti particolari che non interessino la generalità dell'Unione, e si è lasciato libero agli altri Stati di aderire all'Unione medesima.

Segue a questa convenzione il Regolamento, il quale, come è naturale, abbonda di particolari tecnici ed amministrativi che dobbiamo del tutto tralasciare. Tuttavia dobbiamo segnalare come più attinenti al diritto pubblico, la facoltà degli Stati di applicare nelle domeniche, anche negli ufficii a servizio completo, le ore del servizio limitato; e il criterio adottato per conciliare, fra le amministrazioni telegrafiche, il principio dell'eguaglianza degli Stati colle esigenze del servizio; cioè la norma che « fra due ufficii di Stati differenti, comunicanti per un filo diretto, la chiusura è data da quello che appartiene allo Stato la cui capitale ha la posizione più occidentale (art. iv); l'uso della lingua usata nel paese o della lingua latina; l'uso del francese nei telegrammi di servizio, salvo che le singole amministrazioni non si siano intese per l'uso di un'altra lingua (art. vi).

Come si è fatto per le Poste, e per le stesse giustissime ragioni, si è designata l'Amministrazione superiore della Confederazione svizzera per organare l'Ufficio telegrafico internazionale. Del pari si sono divise le spese

fra i varii Stati ripartiti in sei classi. L'articolo LXXIX del Regolamento determina alcuni servizii dell'Ufficio internazionale, la trasmissione a esso dei documenti delle singole amministrazioni, e dei perfezionamenti da loro introdotti; delle informazioni relative alle esperienze alle quali ogni amministrazione ha potuto procedere sulle differenti parti del servizio. Un tal centro di informazione e di diffusione di studii, di lumi, di espe rienze è veramente uno dei grandi ufficii così a ragione fatti risaltare da Stuart Mill nel còmpito degli Stati civili (1).

56. In applicazione delle riserve contenute nella Convenzione telegrafica internazionale, l'Italia è addivenuta ad alcuni accordi particolari con altri Stati. Fra questi notiamo quello qui riportato del 18 luglio 1875 coll'Austria-Ungheria; negli articoli del quale di ordine tecnico o finanziario notiamo il 5o, che giustamente considera << i telegrammi meteorologici e quelli che concernono altri oggetti di pubblico interesse » come telegrammi di servizio e in franchigia. Notiamo ancora la Convenzione telegrafica colla Turchia del 12 aprile (31 marzo) 1866, per la quale la Turchia si è impegnata a mantenere in istato di conservazione e di attività il telegrafo da Vallona e Costantinopoli alla frontiera russa; l'Italia, il filo sottomarino fra Otranto e Vallona, e a suo intero carico. In essa Convenzione è notevolissimo l'art. IV. « Il Governo di S. M. il re d'Italia si riserva il diritto di mantenere alla stazione telegrafica della frontiera ottomana uno o due funzionarii, incaricati di sorvegliare il filo sottomarino, la forza delle correnti elettriche necessarie per l'azione degli apparecchi, e di provvedere alle opportune riparazioni, secondo le intelligenze prese di accordo fra le Amministrazioni telegrafiche dei due sovrani ». Gl'impiegati della stazione ottomana sono solo incaricati del ricevimento e della trasmissione dei telegrammi, ma è riservata la facoltà di provocare il ristabilimento, se le circostanze venissero a mostrarne la necessità, dell'ufficio telegrafico italiano, quale è stato designato dall'articolo 4 della Convenzione telegrafica del 16 gennaio 1862, restata in vigore nelle parti nelle quali non è stata modificata.

57. La terza sezione di questa parte comprende le Convenzioni concernenti le comunicazioni ferroviarie.

Veramente gli Stati finora non sono pervenuti a intendersi sulla costituzione di un'unione ferroviaria analoga alla postale e alla telegrafica; sui servizii cumulativi, sulle tariffe differenziali, e sulle tante altre questioni che rendono cosi desiderabile un accordo fra le Potenze, in una materia che è tanta parte della civiltà odierna. Noi non dubitiamo che ci si pervenga fra non molto, tanto ne è avvertito il bisogno, e tanto una tale

(1) STUART MILL, Du Gouvernement représentatif, ch. xv.

unione è conforme all'indirizzo del diritto e delle relazioni internazionali

odierne.

Quello solo però cui si è pervenuti, almeno in Italia nei rapporti colle sue vicine immediate, si è di addivenire ad alcuni accordi per promuovere e regolare il rannodamento delle ferrovie rispettive.

Abbiamo accennato alle disposizioni, in ordine alle ferrovie, dei grandi trattati politici, che han fatto acquistare all'Italia la Lombardia e il Veneto e perdere la Savoia e Nizza. Si è visto come si stipulasse la separazione delle ferrovie italiane dalle austriache, la costruzione della galleria del Cenisio per parte dell'Italia, la confinazione dei due Stati al centro di essa. Le relazioni sorgenti da una tal ferrovia internazionale e da quella ligure sono state regolate dalla Convenzione colla Francia del 1862, i cui articoli sono la più parte di ordine finanziario ed amministrativo. Ciò che vi ha di più notevole dal lato giuridico si è l'equa parte di contributo assuntasi dalla Francia nella grand'opera del traforo; l'equa guarentigia riservatasi rispetto alla esclusiva costruzione dall'Italia della galleria del Cenisio; il nuovo diritto che si vien formando sulle stazioni internazionali delle due linee colla Francia istituite, l'una sul territorio francese a Modane, l'altra sull'italiano a Ventimiglia.

Il più ricco contingente di convenzioni in ordine alle ferrovie lo ha fornito il problema della comunicazione colla Svizzera e colla Germania.

Da tempo il Piemonte aveva mirato ad aprirsi il varco attraverso le Alpi centrali. Dopo parecchi anni di discussioni e di tentativi, si è riuscito a unire all'uopo le nazioni interessate mediante le convenzioni diverse che si riportano in questo volume.

Si cominciò con una conferenza internazionale tenuta in settembre e ottobre 1869 fra i delegati dell'Italia, della Confederazione della Germania del Nord, del Baden, del Würtemberg e della Svizzera. E ai 13 ottobre si firmò un Protocollo, nel quale dichiararono essersi accordati nel congiungimento delle ferrovie germaniche per mezzo di una ferrovia svizzera attraverso al San Gottardo, cui si sarebbero annodate altre nuove linee di qua e di là delle Alpi. Si sarebbe dovuto all'uopo formare una società da approvarsi ed essere sorvegliata dal Consiglio federale svizzero; a questa società gli Stati contraenti avrebbero fornito un sussidio di 85 milioni, dei quali 45 l'Italia, 20 la Svizzera e 20 la Germania. La Svizzera, assumendo l'impegno di mantenere la linea secondo le esigenze della sua qualità di linea internazionale, si riservava di prendere i provvedimenti necessarii per il mantenimento della neutralità e per la difesa del paese » (art. vi).

Ciò che però caratterizza questo esempio di unione di Stati per causa di comunicazioni ferroviarie si è la parte enorme attribuita ad una sola Potenza, allo Stato territoriale, sugli altri contraenti, segnatamente rispetto

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