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ficiente e mai divertibile ad altri usi, e che la livellazione dei terreni e dei fossi colatori sia tale da prestarsi al continuo deflusso dell'acqua ;

c) La prova che le abitazioni finitime alle risaie sieno fornite d'acqua potabile scevra da ogni infezione.

Se la risaia deve estendersi in più comuni, si farà una dichiarazione per ogni sin golo comune.

Il regio prefetto comunica immediatamente al rispettivo sindaco la dichiarazione, per le pratiche di cui agli articoli 2 e 3 della legge 12 giugno 1866.

Art. 6. In qualunque tempo si verifichi che una risaia, benchè legalmente istituita reca danno alla salute pubblica, il regio prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario e della deputazione provinciale, può inibirne la coltivazione per gli 'anni avvenire.

Contro il decreto del prefetto si può ricorrere al ministro dell' interno, il quale decide, sentito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato.

Art. 7. I proprietari e conduttori di risaie non possono far intraprendere nelle medesime il lavoro dai propri dipendenti che un'ora dopo la levata del sole e devono farlo cessare un'ora prima del tramonto.

Art. 8. Le erbe risultanti dalla sarchiatura del riso devono rimoversi dalle risaie e porsi in condizione da impedirne la putrefazione.

Art. 9. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno soggetti alle sanzioni penali dalla legge stabilite.

(Segue il modello alleg. A).

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R. D. n. 3021. Inscrizione di rendite nel Gran Libro del debito || pubblico in causa liquidazione dell'asse ecclesiastico.

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Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36; - vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità; - visto i Nostri decreti 31 ottobre 1873 e 5 marzo 1874, coi quali, in seguito al voto della commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere A, M del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, furono espropriati per causa di pubblica utilità e per servizio dello Stato, i locali, in Roma, specificati negli anzidetti Nostri decreti medesimi; visto i decreti 2 febbraio 1876 del ministro dei lavori pubblici, coi quali sono accertate le rendite nette annue attribuite agl'immobili e le decorrenze di godimento delle rendite stesse ; vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze d'amministrazione del debito pubblico l'inscrizione delle partite di rendita sopra accennata, che ammontano in complesso a lire 5698 75 annue, deve essere fatta con decorrenza dal 1.° gennaio 1876, e che al

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soddisfacimento dei pro-rata d'interessi arretrati a tutto il 31 dicembre 1875 l'Amministrazione del debito pubblico provvederà con buoni a parte, sulla proposta del ministro delle finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione sul Gran Libro del debito "pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, di una rendita di lire cinquemila seicentonovantotto e centesimi settantacinque, con decorrenza di godimento dal 1.° gennaio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del convento di S. Pietro in Vinculis, e casa annessa in detta città, cioè:

a) Lire cinquemila trecentocinquantotto e centesimi settantacinque (L. 5358 75) in compenso del locale dell'ex convento di S. Pietro in Vinculis e casa annessa; - b) Lire trecentoquaranta (L. 340) in compenso di terreni annessi all'ex convento medesimo.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della giunta liquidatrice sunnominata, dei pro-rata d'interessi a tutto dicembre 1875 nella somma di lire undicimila settecentonovantotto e centesimi ventisette (L. 11,798 27) dovuta complessivamente sulle due partite di rendita di cui al precedente articolo, e cioè:

Lire undicimila centonovantatrè e centesimi ottantatrè (L. 11,193 83) per prorata dal 29 novembre 1873 a tutto dicembre 1875 da corrispondersi al convento di S. Pietro in Vinculis e casa annessa, sulla rendita di lire 5358 75; Lire seicentoquattro e centesimi quarantaquattro (L. 604 44) per prorata dal 21 marzo 1874, da corrispondersi pure al convento suddetto sulla rendita di L. 340.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addi 9 marzo 1876.

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Vista la deliberazione 28 ottobre 1875 del consiglio comunale di Pavia per l'imposizione di un dazio di consumo all' introduzione in città sopra alcuni articoli non appartenenti alle ordinarie categorie; - veduto l'articolo 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - veduto il parere della camera di commercio ed arti di quella città; sentito il consiglio di Stato; sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

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Articolo unico. Il comune di Pavia è autorizzato ad esigere un dazio

di consumo all'introduzione nella cinta daziaria sopra alcuni generi non ap partenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vist d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addi 16 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

TARIFF A.

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Manifatture di terra cotta, d'ogni qualità e forma, comprese le stovigli non nominate a parte e le pipe di gesso, al quintale, L. 1 Vetro bianco e colorato, non molato di qualunque forma, id., cent. 50 Vetro e cri stallo molato e porcellana d'ogni qualità e forma, id., L. 3.

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Trasferimento della sede municipale del comun

di Serrana-Fontana.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 febbrajo 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, - veduta la deliberazione del consiglio comunale di SerranaFontana, in data 9 settembre 1875, colla quale si domanda l'autorizzazione di trasferire la sede del comune nella frazione di Fontana; veduta la deliberazione emessa dal consiglio provinciale di Napoli in adunanza dell'11 ottobre 1875, coerentemente al disposto dall'articolo 176, num. 1 della legge comunale e provinciale, abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Serrana-Fontana, nella provincia di Napoli, è autorizzato a trasferire la sede municipale nella frazione di Fontana.

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Ordiniamo, ecc. - Dato a S. Rossore, addì 26 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Circolare del ministero di grazia, giustizia e dei culti, in data 24 febbraio 1876. - Conferma dei notari aggregati ad altro collegio vicino. Limile del loro esercizio.

L'articolo 82 del regolamento 19 dicembre 1875, n. 2840 (Serie 2."), per l'esecuzione della nuova legge sul notariato, dispone che nei distretti dove il numero dei notari non sia doppio di quello richiesto dall'articolo 78 della legge, i notari saranno aggre gati, sull'istanza del pubblico ministero, al distretto d'altro vicino collegio che sarà determin to con decreto della Corte d'appello.

L'applicazione del detto articolo ha dato luogo ai seguenti dubbi:

1. Se per effetto dell'aggregazione dei notari di un distretto ad altro vicino collegio, nel caso previsto dal citato articolo 82 del regolamento, possano i notari estendere il loro esercizio anche al distretto cui furono aggregati.

2. Se le domande di conferma in esercizio dei suddetti notari aggregati, e di cui nell'articolo 138 della nuova legge sul notariato, debban esser presentate al tribunale civile del distretto in cui ha sede il collegio a cui furono ascritti, ovvero al tribunale civile del luogo in cui è posta la loro residenza.

Questo ministero, esaminati i surriferiti dubbi, ritiene che la disposizione dell'articolo 82 del regolamento notarile nulla abbia innovato e nulla abbia potuto innovare circa il limite di esercizio stabilito pei notari dalla legge, ossia circa il territorio entro il quale i medesimi possono esercitare le loro funzioni. Questo territorio è evidentemente quello che risulta dal combinato disposto degli articoli 26 e 3 della legge stessa e che è pure espressamente determinato dalla tabella approvata col regio decreto del 28 novembre 1875, n. 2803 in esecuzione dell'articolo 4 della legge, vale a dire il territorio del distretto del tribunale dove esiste la sede notarile della quale il notaro è titolare.

L'articolo 82 del regolamento ha avuto per oggetto di rendere materialmente possibile l'esecuzione della legge nelle parti concernenti le elezioni dei membri dei consigli notarili, ed il regolare esercizio delle funzioni di essi in quei distretti in cui per mancanza del numero legale dei notari le relative disposizioni della legge stessa non avrebbero trovato gli elementi di fatto indispensabili per la sua attuazione. Ed ha perciò stabilito che in tali casi i notari siano aggregati ad altro vicino collegio; ma questa disposizione non può avere effetto che nei limiti dello scopo che l'ha suggerita e che ne costituisce la giustificazione, e non può perciò estendersi ad una materia al tutto diversa, e così sostanziale quale è la circoscrizione tèrritoriale stabilita dalla legge per l'esercizio dei notari, giacchè in questa parte, qualunque sia il numero di essi, la legge stessa può avere piena esecuzione.

Ciò ritenuto è ovvia la risposta al secondo quesito.

Secondo il già citato articolo 138 della legge, la domanda di conferma dei notari esercenti deve essere presentata al tribunale civile nella cui giurisdizione essi esercitano le loro funzioni. Ammesso che i notari aggregati ad altro collegio non possano esercitare le dette funzioni fuori del proprio distretto, ne siegue evidentemente che la domanda per la loro conferma debba essere presentata al tribunale civile che ha sede in quel distretto e non già al tribunale del distretto del collegio a cui i notari furono aggregati. Il che è anche confermato della considerazione che altrimenti questi ultimi tribunali estenderebbero la loro giurisdizione fuori del proprio territorio, il che certamente non può ammettersi.

R. D. n. 2988.

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Pel ministro, G. COSTA.

Regolamento per le scuole di farmacia.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 24 marzo 1876

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Veduta la legge 30 maggio 1875, n. 2513;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col Nostro decreto 3 ottobre 1875, n. 2788;

Veduto il regolamento per il corso chimico farmaceutico approvato col Nostro decreto 4 marzo 1865, n. 2196;

Vedute le modificazioni ed aggiunte al regolamento per il corso suddetto, approvato con Nostro decreto 3 dicembre 1874, n. 2270; Riconosciuta la necessità di porre in accordo le citate disposizioni speciali concernenti le scuole di farmacia colle disposizioni generali del nuovo ordinamento universitario e di raccoglierle in un solo regolamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento per le scuole di farmacia annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addì 12 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.'

Regolamento per le Scuole di farmacia.

TITOLO I. Disposizioni generali.

Art. 1. Le scuole di farmacia conferiscono il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

In alcune scuole, da designarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è conferito inoltre il diploma di laurea in chimica e farmacia, il quale abilita all'esercizio della professione di farmacista, e più ancora dà ai laureati i diritti che sono determinati dalle leggi e dai regolamenti di Pubblica Istruzione e di Sanità.

Art. 2 I corsi obbligatorî necessari per dare gli esami ed ottenere il diploma di farmacista e la laurea in chimica e farmacia fanno parte della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di medicina e chirurgia delle Università.

Questi corsi riuniti formano in ogni Università una scuola di farmacia, di cui fanno parte i professori chiamati a darvi insegnamento ed i farmacisti aggregati, ove questi trovansi stabiliti.

Art. 3. La scuola ha un direttore nominato dal Re tra i professori insegnanti in essa, il quale dura in carica un triennio, e può essere confermato. In mancanza del direttore ne fa le veci it professore anziano.

Art. 4. Gli insegnamenti, dei quali si compone la scuola di farmacia, esercitano, rispetto a questa, le stesse attribuzioni assegnate dal regolamento generale universitario ai Consigli di Facoltà, e il direttore quelle assegnate ai presidi.

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