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Art. 21. L'esame di promozione versa sulla chimica farmaceutica e sulla materia medica e la tossicologia.

Lo studente, per esservi ammesso, deve provare nel modo indicato al 2 dell'articolo precedente di aver compiuto lo studio e seguiti gli esercizi delle dette materie.

L'esame è dato in una seduta della durata di un'ora, ed alle prove orali sono aggiunte le pratiche colle norme stabilite dalla Commissione. La Commissione si compone dei due insegnanti le materie sulle quali versa l'esame, e di un terzo membro estraneo al corpo degli insegnanti ufficiali, scelto nel modo indicato nell'articolo 26 del regolamento universitario.

Art. 22. In uno dei due anni del secondo periodo lo studente deve attendere nei laboratori di chimica generale e di chimica farmaceutica agli esercizi di analisi quantitativa, di analisi zoochimica e di. ricerche tossicologiche, e ad altri lavori sperimentali. Inoltre dovrà compiere esercizi pratici in uno dei rami di storia naturale a sua scelta. Nell'altro anno dello stesso periodo lo studente deve attendere alla pratica in una farmacia, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento.

L'anno di pratica, pel quale lo studente deve prendere iscrizione presso la segreteria dell' Università, può essere fatto o prima o dopo l'anno di esercizi indicati in questo articolo, a scelta dello studente medesimo.

Nessuno studente può essere iscritto agli esercizi e alla pratica del secondo periodo finchè non ha superato l'esame di promozione alla fine del primo periodo

Art. 25. Alla fine del secondo periodo del corso ha luogo l'esame finale o di laurea, che si divide in tre esperimenti.

Il primo consiste in una serie di prove pratiche di analisi chimica qualitativa e quantitativa e di ricerche tossicologiche che la Commissione sceglie volta per volta. Si chiude con un esame orale in cui lo studente deve render conto del metodo seguito e dei resultati ottenuti, rispondendo a tutte le interrogazioni che gli saranno fatte dalla Commissione.

Il secondo esperimento consiste: a) nell'eseguire sotto la vigilanza di uno almeno dei componenti la Commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica, due preparazioni farmaceutiche assegnate dalla Commissione medesima; b) nel riconoscere le piante medicinali e le droghe presentate dalla Commissione, i loro caratteri, i componenti principali, le falsificazioni e le frodi.

Il terzo finalmente consiste nella presentazione di una memoria sopra un soggetto scelto dal candidato, e in una conferenza sull'argomento della memoria stessa, e su materie affini.

La Commissione esaminatrice stabilisce le norme e la durata di ciascun esperimento.

Art. 24. Per essere ammesso all'esame finale il candidato deve provare con gli attestati, di cui all'articolo 14 del regolamento generale. e 12 del presente regolamento, di avere con diligenza e profitto atteso agli esercizi e alla pratica per il tempo prescritto.

Il candidato che non supera i due primi esperimenti dell' esame finale non può essere ammesso al terzo.

Art. 25. La Commissione per l'esame finale si compone di cinque membri.

Della medesima fanno sempre parte i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, e di materia medica e tossicologia; il quarto membro è scelto fra gli insegnanti ufficiali dalla Scuola di farmacia; il quinto è scelto fra le persone estranee al corpo degli insegnanti ufficiali, secondo le norme dell'articolo 26 del regolamento generale.

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Disposizioni transitorie.

Art. 26. Gli studenti inscritti nell'anno scolastico 1875-76 al primo anno del corso come aspiranti al diploma di farmacista e a quello di laurea in chimica e farmacia, fanno il corso e sostengono gli esami secondo le disposizioni del presente regolamento.

Gli studenti inscritti ora al 2.o anno come aspiranti al diploma di farmacista, compiono il biennio e sostengono gli esami relativi secondo le disposizioni finora vigenti; nell'anno scolastico prossimo e nel successivo compiranno il corso e daranno l'esame secondo quelle del presente regolamento.

Gli studenti inscritti nel 3.o anno proseguono e compiono il corso secondo il regolamento finora vigente.

R. D. n. 3010. Dazi speciali di consumo concessi al comune di Messina.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 marzo 1876 VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Messina in data 6, 9, 11, 12, 15, 19 e 22 novembre 1875 con cui fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale all'introduzione in città sopra alcuni generi non appartenenti alle ordinarie categorie; visto l'art. 11 dell' allegato alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; - visto il parere della camera di commercio ed arti di quella città; sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

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Articolo unico. Il comune di Messina è autorizzato ad esigerè un dazio di consumo all'introduzione nella sua cinta daziaria, sopra alcuni generi non appartenenti alle solite categorie, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addi 9 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

TARIFFA.

1. Carta bianca e colorata, da disegno, da stampa, da scrivere e da involto, con colla o senza; cartone d'ogni specie e registri in bianco, esclusi la carta stampata, i giornali, la carta bollata, gli stampati, modelli ed altri oggetti ad uso delle amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici, e la carta da involgere, al quintale, L. 3 2. Vasellami, vetri e cristalli, cioè, bottiglie d' ogni sorta, id., L. 5 3. Vetrerie d'ogni sorta con la denominazione oggettati, arrotati coloriti, id., L. 7 - 4. Cristalli fini, id., L. 40 - 5. Porcellane dorate, id., L. 30 6. Vasellame di creta fina bianca, esclusi i vasi di Santo Stefano Camastra e di Patti, id., L. 10 7. Idem idem colorata, esclusa la Faenza, proveniente da Napoli e da Vietri, id., L. 13.

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R. D. n. 3006. Istituzione di un commissariato speciale per gli scavi ed i musei dell'isola di Sicilia.

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Veduto il Nostro decreto del 5 dicembre 1875, n. 2897 bis (serie 2.a), col quale vennero abolite la Commissione di antichità e belle arti di Sicilia e le Sottocommissioni da essa dipendenti; - visto l'altro Nostro decreto 3 agosto 1873, n. 1529, col quale fu modificato il ruolo normale della predetta commissione; visto l'art. 7 del Nostro decreto del 28 marzo 1875, n. 2440, riguardante gli scavi di antichità ed i musei delle isole di Sicilia e di Sardegna; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decre

tiamo:

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Art. 1. È istituito un commissariato speciale per gli scavi ed i musei

dell'isola di Sicilia.

Art. 2. È approvato il ruolo normale degli impiegati addetti al commissariato medesimo, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 3. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori relative agli scavi ed. ai musei dell'isola.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Ruolo normale degli impiegati addetti al Commissariato delle antichilà di Sicilia.

Commissario (indennità), L. 600 - Direttore del museo di Palermo (indennità) (), L. 600 Ingegnere degli scavi, L. 2500 Ispettore della pinacoteca, L. 2200 - Conservatore del museo, L. 1200 - Segretario economo, L. 1,800 2 Ufficiali di scrittura a L. 1100 cada uno - Usciere, L. 800 - Portiere, L. 800. Totale L. 12,700.

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(*) Durando nell'uffizio l'attuale direttore delle antichità, riceverà lo stipendio di lire 3500.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 marzo 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.a), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

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Nel ruolo normale della biblioteca universitaria di Bologna è soppresso il posto di distributore di quarta classe, collo stipendio di lire milledugento.

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Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.2), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo :

Nel ruolo normale della biblioteca Marciana di Venezia è soppresso it posto di assistente di terza classe, collo stipendio di lire milleottocento. Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3004.

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Impiegati della biblioteca nazionale Vittorio Emanuele di Roma. - Incorporazione nella medesima della biblioteca del Collegio Romano.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 23 marzo 1876 -

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 28 marzo 1875, n. 2427, col quale è approvato il ruolo degli impiegati della biblioteca del Collegio Romano; - veduto il decreto 13 giugno 1875, col quale fu instituita in Roma la biblioteca nazionale portante il Nostro nome; - veduto l'articolo 8 del nuovo regolamento delle biblioteche, approvato col decreto 20 gennaio 1876; veduto il bilancio del corrente anno; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il ruolo degl' impiegati delia biblioteca nazionale Vittorio Emanuele di Roma, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. La biblioteca del Collegio Romano resta incorporata nella biblioteca Vittorio Emanuele, e quindi viene soppresso il ruolo approvato col decreto 28 marzo 1875, n. 2427 (serie 2.*).

Ordiniamo, ecc. Dato a Napoli, addi 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Ruolo degli impiegati della biblioteca nazionale Vittorio Emanuele di Roma.

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Prefetto, L. 6000 - Bibliotecario di 2.o grado della 1. cl., L. 3500 - Bibliotecario di 2.o grado della 1.a classe, L. 3500 - Assistente di 1.° grado della 1. classe, L. 2600 - Assistente di 3.o grado della 1.a classe, L. 2200 Assistente di 3.o grado della 1.a classe, L. 2200 - Distributore di 4.o grado della 1.a classe, L. 1400 - Distributore di 4.o grado della 1.a classe, L. 1400 -, Distributore di 4.0 grado della 1.a classe L. 1400 Distributore di 4.° grado della 4.a classe, L. 1400 - Usciere di 1.o grado della 1.a classe, L. 1100 Inserviente di 1.9 grado della 4.a classe, L. 900. Totale L. 27,600.

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