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Art. 2. Sono soppressi l'uffizio centrale del saggio e la commissione permanente delle monete instituiti coi reali decreti 26 febbraio 1870, n. 5570, e 9 novembre 1861, n. 326. Le loro attribuzioni saranno adempiute dalla commissione consultiva dei pesi e delle misure che prenderà il nome di commissione superiore dei pesi e delle misure, e del saggio dei metalli preziosi. » — La commissione potrà delegare ad uno o più de' suoi componenti gli incarichi che le sono affidati.

Art. 3. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate. Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addi 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

R. D. n. 3626.

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Disposizioni pel Corpo di impiegati civili colla

denominazione di Contabili della Regia Marina.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 gennaio 1877

VITTORIO EMANUELE II, Re D'ITALIA.

Visto il regio decreto 23 dicembre 1876 che instituisce un Corpo di impiegati civili colla denominazione di Contabili della Regia Marina ; - sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È abolita la disposizione di cui all'art. 4 del succitato regio decreto, ed annessavi tabella, colla quale viene accordato ai contabili quartiermastri ed ai contabili capi di magazzino l'aumento di stipendio di lire 250 annue per ogni triennio di servizio prestato nello impiego di contabile, con qualunque di dette destinazioni.

Art. 2. Agli impiegati del Corpo dei contabili della regia marina, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso dal 1° gennaio 1877 l'aumento del 10 per cento, fino a raggiungere per i contabili lo stipendio di annue lire quattromila, e per gli aiuto contabili di 4.a e 2.a classe quello del grado o classe superiore. Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che lo aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.

Art. 3. Gli impiegati che in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di soldo, goldranno il sessennio nella misura su ricordata, a datare dal 1.° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto. L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

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Art. 4. Pel cómputo del sessennio, sarà tenuto conto del tempo da ogni impiegato trascorso in qualsiasi Corpo od amministrazione, senza aumente di stipendio.

Art. 5. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addi 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Estratto del decreto ministeriale 15 maggio 1869. Esami di concorso a posti di volontario nella carriera consolare.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 febbraio 1877.

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al ministero degli affari esteri ed alle carriere dipendenti (legazioni e consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana; —b) L'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30; c) Il diploma dottorale ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una delle Università italiane, o negli istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato maggiore generale, o per la marina; d) 11 possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il volontariato all'interno od all'estero; e) L'appartenere a famiglia di condizione e di attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta; f) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

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Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'articolo 1. Riguardo a quella di cui alla lettera d) di detto articolo, essa dɔvrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai propri parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila. Le istanze giunte al ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte. giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco delle istanze ammesse. Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate ma scritte intieramente di pugno dell'aspirante. Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che, in un previo esperimento, non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Olto

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta. Art. 5. Non sarà lecito agli aspiranti di fissare la carriera alla quale intendono dedicarsi; potranno bensì manifestare nell'istanza quali sieno, a tale riguardo, i loro desiderii. L'assegnazione dei volontari alle varie carriere si farà, in seguito, dal ministero, sulla scorta delle risultanze dell'esame, e dei vari criteri che avrà potuto formarsi durante il volontariato, circa le diverse attitudini dei singoli ammessi, e tenuto conto altresì delle rispettive condizioni di famiglia e di fortuna. Per l'assegnazione alla carriera diplomatica è indispensabile il possesso di un reddito annuo disponibile non inferiore a lire 8000. Per la carriera consolare è assolutamente richiesta la laurea in leggi. Il ministro non è tenuto, in nessun caso, a motivare le sue disposizioni intorno alla assegnazione degli aspiranti alle varie carriere.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità. Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'articolo 2. Oltre alla lingua francese; della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese, od una delle principali lingue dell'Asia. Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali. Due saranno gli esami in iscritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese. Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi. Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, rifletteranno:

5. Le

1. La legislazione civile, penale e commerciale; 2. Il diritto internazionale e costituzionale; 3. L'economia politica; · 4. La storia, geografica e statistica; 6. L'aritmetica e la contabilità.

lingue straniere, oltre alla francese;

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

Legislazione civile. Della cittadinanza. glia. Della tutela. - Della proprietà.

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Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

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Teoria

Principii generali intorno ai reati ed alle pene. Dei reati Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato. Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare. Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza. Legislazione commerciale.

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Libri di commercio. Società commerciali.

dei contratti. Lettera di cambio e biglietti all'ordine.

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NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva loro provincia.

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Progresso pel diritto marittimo insino ai dì nostri, e compreso il congresso di Parigi

del 1858.

Principii del diritto privato internazionale

Obbligazioni dei forestieri

verso lo Stato in cui dimorano Diritto dello Stato sui forestieri.

consolare in genere.

Giurisdizione

Giurisdizione consolare negli scali di Levante - Capitolazioni Principii sui quali è fondata in diritto Reati per cui in generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Estradizioni

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e delle arti sulla produzione. Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.

Della concorrenza Corporazioni del medio evo

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Teorica della rendita.

tizione della ricchezza.

i profitti e i salari. Sistema coloniale.

e sulla ripartizione.

-

Organizzazione del lavoro ideato

Teórica della popolazione. Della ripar

Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite
Libertà di commercio Sistema proibitivo e protettivo
Del consumo delle ricchezze

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Suoi influssi sulla produzione Del credito - Banche Primi scrittori Adamo Smith e i suoi continuatori. Scuola liberale.

Cenni storici sull'economia politica.

Altri istituti di credito. italiani. Scuola fisiogratica francese.

Scuola socialistica e varie sue forme.

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Stato presente della scienza. Nozioni elementari di storia antica. Grandi

Nepoche storiche Caduta delle repubbliche greche Caduta della repubblica romana Formazione e disfacimento dell'impero.

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Medio evo. Invasione dei barbari, massime in Italia La feudalità ed i suoi caratteri ed effetti

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Cadula dell'Impero d'Oriente. Storia moderna. Le grandi scoperte geografiche ed i loro effetti Regno di Francia e sua crescente forza e influenza. Riforma religiosa e suoi effetti, massiCarlo V e grandezza di Spagna Guerra di Fiandra - Guerra Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa. Rivoluzione inglese Costituzione Cacciata degli Stuardi Luigi XIV Guerra della successione di Spagna Pace di Utrecht Pietro il Grande Formazione dell'Impero moscovita Guerra della successione d'Austria Fondazione della monarchia prussiana - TratAprimento del Mar Nero alla naviIndipendenza degli Stati Uniti - Guerra della repubblica ;. Abolizione dell'Impero germanico. Caduta

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Lega Lombarda Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle

Venezia, Genova e il Ducato di Milano
Vicereame Spagnuolo

Carlo III in Napoli

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Lega di Cambrai Caduta Austria in Lombardia, Lorenesi in Toscana, Conseguenze:

Riforme civili anteriori alla rivoluzione francese

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Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità. Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'articolo 2. Oltre alla lingua francese; della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese, od una delle principali lingue dell'Asia.

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Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali. Due saranno gli esami in iscritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese. Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi. — Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, rifletteranno:

1. La legislazione civile, penale e commerciale; tuzionale; 3. L'economia politica;

lingue straniere, oltre alla francese;

5. Le

- 2. Il diritto internazionale e costi4. La storia, geografica e statistica; 6. L'aritmetica e la contabilità.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

Legislazione civile. Della cittadinanza.

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Successioni e testamenti.

Del matrimonio e dei diritti di famiDei contratti e delle obbligazioni.

Teoria

Legislazione penale. Principii generali intorno ai reati ed alle pene. Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato. Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare. Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza. Legislazione commerciale.

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Libri di commercio. Società commerciali. • Prove Lettera di cambio e biglietti all'ordine. Commercio marittimo. NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva loro provincia.

Diritto costituzionale. Del sistema rappresentativo. Divisione dei poteri.

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Loro osservanza ed interpretazione Ricognizione ufficiale dei nuovi Governi Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono. - Immunità extra-territoriale. Diritto marittimo Progresso pel diritto marittimo insino ai di nostri, e compreso il congresso di Parigi Obbligazioni dei forestieri

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