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o dall'altra, e il tempo nel quale il pagamento deve esserne fatto, è determinato dal . prefetto o bibliotecario.

Art. 36. Se rimane infruttuosa l'intimazione, di cui è cenno agli articoli 31 e 35, o i libri non sono restituiti in tempo debito, il prefetto o bibliotecario ha l'obbligo di darne sollecitamente avviso alla persona che ha prestata la malleveria, affinchè quella possa provvedere al ricupero dell'opera, o a pagarne il valore se danneggiata o perduta. Se però questo avviso non è stato dato nei tre mesi successivi al giorno in cui è scaduta la malleveria, la biblioteca ha perduto ogni diritto di rivolgersi contro il mallevadore. Dell'indugio nel dare l'avviso è responsabile il prefetto o bibliotecario.

Art. 37. Quando tutte le opere date in prestito mediante una malleveria sono state restituite, e anche prima che sia del tutto trascorso il tempo chi l'ha rilasciata ha il diritto di revocarla e farsi restituire il relativo documento.

Art. 38. Chi non osserva esattamente le condizioni che regolano il prestito dei libri delle biblioteche governative, o non conserva colla massima cura e diligenza l'opera prestata, o costringe il prefetto, o bibliotecario, a rivolgersi ai Ministeri onde l'impiegato dipende, o ai tribunali per essere rimborsato dei danni che la biblioteca ha sofferto, perde per sempre il diritto al prestito.

Art. 39. Le persone che hanno ricevuto libri mediante malleveria ed hanno costretto la Direzione della biblioteca a rivolgersi, per ottenerne la restituzione, a chi l'ha data non potranno per due anni ottenere dalla biblioteca altri libri in prestito.

Art. 40. Chi si assenta per più settimane dalla città dove è la biblioteca da cui ha ricevuto libri in prestito senza prima restituirli, o senza avere ricevuto dal prefetto o bibliotecario il permesso di portarli seco, perde, per il semestre in corso e per quello che succede al suo ritorno, il diritto di aver libri a domicilio.

Il permesso di cui al paragrafo precedente non si può accordare se non quando si tratta di un'assenza per villeggiatura ó altrà ragione nei dintorni della città.

Art. 41. Tutti gl'impiegati delle biblioteche governative, nessuno escluso, per aver libri a prestito, devono assoggettarsi e conformarsi a tutte le prescrizioni del presente decreto.

CAPO IV. Del prestito dei manoscritti e delle opere rare.

Art. 42. I manoscritti e le opere designate all'articolo 2 si concedono in prestito solamente dal Ministro, sentito il prefetto, o bibliotecario, sul pregio e sullo stato del manoscritto od opera richiesta.

Le domande possono essere presentate al prefetto, o bibliotecario, perchè le invii al Ministero.

Chi richiede un manoscritto deve indicare se egli intenda pubblicarlo per intiero o in estratto; ed è soggetto all'obbligo d'inviare in dono alla biblioteca due esemplari della pubblicazione nella quale il manoscritto è in parte o per intiero riprodotto. Art. 43. Il tempo della durata del prestito dei manoscritti è determinato dal Ministro secondo i casi.

Art. 44. Per i libri, o manoscritti, richiesti in prestito da paesi stranieri la domanda dev'essere indirizzata al Ministero della Pubblica Istruzione dal rappresentante diplomatico dello Stato a cui appartiene il richiedente, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri. Il prestito dei manoscritti è soggetto alle disposizioni ricordate dagli art. 43 e 44.

stano annullate quelle per le quali il richiedente non si sia presentato a ritirare il libro nella giornata.

Art. 24. Il richiedente dovrà diligentemente esaminare l'opera che gli viene consegnata, e, trovandovi mancanze o guasti, inviterà l'impiegato a notarli sulla scheda. Al momento della restituzione dell'opera egli è responsabile di tutte le mancanze o guasti che venissero verificati e non fossero indicati nella ricevuta.

Art. 23. Su di una ricevuta dovrà essere scritto il titolo di una sola opera.

Non è permesso farvi cancellature, aggiunte o altre variazioni, eccettuate quelle riguardanti il domicilio del richiedente, neanche col consenso e alla presenza della persona che riceve o ha ricevuto il libro."

Art. 26. Coloro i quali hanno diritto al prestito dei libri potranno contemporanea mente ottenere in lettura a domicilio tre opere.

Coloro invece che prendono in prestito i libri con malleveria non potranno ottenere a domicilio contemporaneamente più di due opere.

Art. 27. Delle opere suddivise in più volumi, non si potranno dare contemporanea mente ad una sola persona più di tre volumi, i quali contano per un'opera.

Art. 28. Se gli impiegati della biblioteca non conoscono quello che diede libri a domicilio, hanno il diritto ed il dovere di pretendere che gli sia loro presentato da persone da essi conosciute.

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Similmente se essi non conoscono la persona o lá firma di chi ha prestato malleveria, hanno il diritto ed il dovere di accertarsene.

Art. 29. Chi riceve i libri con malleveria non potrà ritenerli per un tempo maggiore di due mesi.

Chi ha personalmente diritto al prestito potrà ritenere i libri fino al momento della generale restituzione, in fin di semestre (art. 32).

Art. 30. Dei libri prestati a domicilio è tenuto dalla biblioteca particolare registro (Mod. C).

Il prefetto, o bibliotecario, ha sempre diritto di chiedere l'immediata restituzione delle opere prestate, quando il servizio della biblioteca lo esiga.

Chi non restituisce immediatamente l'opera richiestagli dal prefetto o bibliotecario, potrà per questa sola ragione perdere il diritto di aver libri a domicilio.

Art. 31. Nella prima metà di febbraio e nella seconda metà di luglio tutte le opere date in prestito a domicilio devono essere effettivamente restituite alla biblioteca. Non basta il sostituire alla vecchia ricevuta una nuova.

Nelle due quindicine accennate non si prestano libri.

Art. 32. Chi restituisce un'opera avuta in prestito dalla biblioteca dovrà ritirare la relativa ricevuta.

Finchè questa rimane in biblioteca, l'opera è presunta non ancora restituita, e ne risponde quegli il quale l'ha ottenuta in prestito.

'Art. 33. Alle persone cui si son dati libri a domicilio è rigorosamente vietato di prestarli ad altri.

Trasgredendo questo divieto, esse perdono il diritto del prestito.

Art. 34. Chi danneggia o perde un'opera avuta in prestito, o non obbedisce all'intimazione di restituirla, dovrà pagarne il prezzo.

Art. 35. Per le opere date in prestito con malleveria è in primo luogo responsabile la persona che le ha ricevute; occorrendo, la persona che ha dato malleveria.

Il prezzo che, ne' casi previsti dall'articolo precedente, dovrà esser pagato dall' una

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o dall'altra, e il tempo nel quale il pagamento deve esserne fatto, è determinato dal prefetto o bibliotecario.

Art. 36. Se rimane infruttuosa l'intimazione, di cui è cenno agli articoli 31 e 35, o i libri non sono restituiti in tempo debito, il prefetto o bibliotecario ha l'obbligo di darne sollecitamente avviso alla persona che ha prestata la malleveria, affinchè quella possa provvedere al ricupero dell'opera, o a pagarne il valore se danneggiata o perduta. Se però questo avviso non è stato dato nei tre mesi successivi al giorno in cui è scaduta la malleveria, la biblioteca ha perduto ogni diritto di rivolgersi contro il mallevadore. Dell' indugio nel dare l'avviso è responsabile il prefetto o bibliotecario.

Art. 37. Quando tutte le opere date in prestito mediante una malleveria sono state restituite, e anche prima che sia del tutto trascorso il tempo chi l'ha rilasciata ha il diritto di revocarla e farsi restituire il relativo documento.

Art. 38. Chi non osserva esattamente le condizioni che regolano il prestito dei libri delle biblioteche governative, o non conserva colla massima cura e diligenza l'opera prestata, o costringe il prefetto, o bibliotecario, a rivolgersi ai Ministeri onde l'impiegato dipende, o ai tribunali per essere rimborsato dei danni che la biblioteca ha sofferto, perde per sempre il diritto al prestito.

Art. 39. Le persone che hanno ricevuto libri mediante malleveria ed hanno costretto la Direzione della biblioteca a rivolgersi, per ottenerne la restituzione, a chi l'ha data non potranno per due anni ottenere dalla biblioteca altri libri in prestito.

Art. 40. Chi si assenta per più settimane dalla città dove è la biblioteca da cui ha ricevuto libri in prestito senza prima restituirli, o senza avere ricevuto dal prefetto o bibliotecario il permesso di portarli seco, perde, per il semestre in corso e per quello che succede al suo ritorno, il diritto di aver libri a domicilio.

Il permesso di cui al paragrafo precedente non si può accordare se non quando si tratta di un'assenza per villeggiatura o altra ragione nei dintorni della città.

Art. 41. Tutti gl'impiegati delle biblioteche governative, nessuno escluso, per aver libri a prestito, devono assoggettarsi e conformarsi a tutte le prescrizioni del presente decreto.

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Art. 42. I manoscritti e le opere designate all'articolo 2 si concedono in prestito solamente dal Ministro, sentito il prefetto, o bibliotecario, sul pregio e sullo stato del manoscritto od opera richiesta.

Le domande possono essere presentate al prefetto, o bibliotecario, perchè le invii al Ministero.

Chi richiede un manoscritto deve indicare se egli intenda pubblicarlo per intiero o in estratto; ed è soggetto all'obbligo d'inviare in dono alla biblioteca due esemplari della pubblicazione nella quale il manoscritto è in parte o per intiero riprodotto. Art. 43. Il tempo della durata del prestito dei manoscritti è determinato dal Ministro secondo i casi.

Art. 44. Per i libri, o manoscritti, richiesti in prestito da paesi stranieri la domanda dev'essere indirizzata al Ministero della Pubblica Istruzione dal rappresentante diplomatico dello Stato a cui appartiene il richiedente, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri. Il prestito dei manoscritti è soggetto alle disposizioni ricordate dagli art. 43 e 44.

Il rappresentante diplomatico si rende mallevadore della buona conservazione e della puntuale restituzione dell'opera o manoscritto dato ad imprestito.

Art. 45. I presente regolamento andrà in vigore col 1.° maggio di quest'anno. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

(Seguono i moduli A, B, C, D, E).

R. D. n. 3022.

Modificazioni al ruolo normale degli impiegati

della biblioteca Brancacciana di Napoli.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.° aprile 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA..

Veduto il Nostro decreto del 21 gennaio 1869, n. 4822, col quale fu approvato il ruolo normale degli impiegati della biblioteca Brancacciana di Napoli; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stipendio annuo del bibliotecario della biblioteca Brancacciana di Napoli è ridotto da lire duemila a lire mille.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addi 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3025.

Distacco di frazioni dal comune di Montaione

unile a quello di Castelfiorentino.

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. Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.° aprile 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; - veduta la domanda della maggioranza degli elettori delle frazioni di Castelnuovo e Coiano per la separazione di esse dal comune di Montaione e per la loro aggregazione a quello di Castelfiorentino; vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Castelfiorentino, in data 30 giugno 1874 e del consiglio comunale di Montaione, in data 29 aprile e 4 agosto 1874 e 8 marzo 1875; veduta la deliberazione del consiglio provinciale di Firenze, in data primo marzo 1875; - udito il parere del consiglio di Stato; visto l'art. 15, § 2 della legge comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865; - vista la legge 29 giugno 1875, numero 2612, abbiamo decretato e decretiamo:

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Art. 1. A cominciare dal primo settembre 1876 le frazioni di Castelnuovo e Coiano sono distaccate dal comune di Montaione e unite a quelle di Castelfiorentino, con obbligo però a quest'ultimo comune di concorrere all'estinzione delle passività contratte da quello di Montaione, nella proporzione che sarà riconosciuta giusta, sentiti i consigli dei due comuni.

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I confini dei comuni di Montaione e Castelfiorentino sono rispettivamente diminuiti ed aumentati della porzione di territorio risultante dalla pianta topografica redatta dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della provincia di Firenze, in data 27 gennaio 1875, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal ministro proponente.

Art. 2. Fino alla costituzione dei nuovi consigli comunali di Montaione e Castelfiorentino, a cui si procederà non più tardi del mese di agosto 1876, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro consiglio. Dato a Roma, addì 5 marzo 1876. VITTORIO EMANUELE.

Ordiniamo, ecc.

G. CANTELLI.

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R. D. n. 3020. Contabilità delle spese del comune di Cornigliano. Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 1876 VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA. Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; veduta la domanda della maggioranza degli elettori della frazione di Coronata per la separazione delle spese comunali obbligatorie indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge comunale da quelle del rimanente del comune di Cornigliano; viste le deliberazioni del consiglio comunale di Cornigliano, in data 3 maggio, 1.o agosto e 28 ottobre 1875; - visto l'art. 16 della legge comunale e provinciale in data 20 marzo 1865; - vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612; - abbiamo decretato e decretiamo :

La frazione di Coronata è autorizzata a tenere separate le spese comunali obbligatorie indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge comunale da quelle del rimanente del comune di Cornigliano, a contare dal 1.° gennaio 1877.

I limiti territoriali della frazione di Coronata rimangono determinati dalla linea segnata con tinta verde nella pianta planimetrica redatta dal geometra Angelo Profumo, che sarà d'ordine Nostro vidimáta dal ministro dell' in

terno.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 9 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

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