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R. D. n. 2990.

Soppressione di un posto nella biblioteca univer

sitaria di Catania.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 28 marzo 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 24 luglio 1873, n. 1506 (serie 2."), col quale furono approvati diversi ruoli normali di biblioteche governative, tra cui quello della biblioteca universitaria di Catania; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo

decretato e decretiamo:

Nel ruolo normale della biblioteca universitaria di Catania è soppresso un posto di distributore di quarta classe, collo stipendio annuo di L. 1,200. Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

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Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

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Nella biblioteca Riccardiana di Firenze è soppresso il posto di secondo custode collo stipendio annuo di lire seicentoquattro e centesimi ottanta. Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addì 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3029. Instituzione in Roma di una Commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

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Visto il Nostro decreto 5 marzo 1876 concernente le commissioni conservatrici dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, biamo decretato e decretiamo :

ab

Art. 1. È instituita in Roma una commissione conservatrice dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità, composta di otto membri, di cui due saranno eletti dal municipio, due dalla provincia e quattro da Noi, oltre

il prefetto della provincia, che ne sarà il presidente, il quale sceglierà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

Art. 2. Detta commissione avrà le facoltà e incumbenze descritte nel citato Nostro decreto del 5 marzo 1876.

Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addì 16 marzo 1876.

--

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Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.a), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo della biblioteca universitaria di Cagliari è soppresso un posto di distributore di quarta classe, collo stipendio annuo di lire 1200. Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addi 25 febbrajo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3001.- Soppressione di un posto nella biblioteca universitaria di Pisa.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE II, Rɛ D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 25 giugno 1873, n. 1492 (serie 2.), col quale furono approvati i ruoli normali delle 18 biblioteche governative; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo :

Nel ruolo normale della biblioteca universitaria di Pisa è soppresso un posto di distributore di quarta classe, collo stipendio annuo di lire 1200. Ordiniamo, ecc. - Dato a Napoli, addi 25 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3030.

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Posti gratuiti per i figli degli insegnanti nel Col

legio convitto Principe di Napoli in Assisi.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 aprile 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE d'Italia.

Veduto il Nostro decreto del 20 dicembre 1874, col quale furono istituiti dei posti gratuiti nel Collegio-convitto Principe di Napoli in Assisi per i figli degli insegnanti; veduto l'altro decreto Nostro del 18 febbraio 1875, col quale il detto Collegio fu eretto ad ente morale e dichiarato pubblico Istituto educativo dipendente dal ministero della pubblica istruzione; considerando come rispetto alle poco prospere condizioni economiche dei pubblici insegnanti, massime degli insegnanti elementari, e rispetto al numero delle domande fatte, i posti gratuiti istituiti a carico del bilancio dello Stato sono ancora pochi; considerando d'altra parte come il modo migliore per rendere veramente profittevole alle povere famiglie di quei benemeriti ufficiali pubblici la somma che è stata raccolta dalle volontarie offerte degli insegnanti e degli alunni delle scuole mezzane e delle elementari del regno sia appunto quello di volgerne la rendita al fine pratico ond'è stato fondato l'Istituto; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

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Art. 1. Sul capitolo 25 del bilancio passivo del ministero della pubblica istruzione saranno vincolate d'anno in anno lire duemilacinquecento (L. 2500) per altri cinque posti che verranno goduti nel Collegio-convitto Principe di Napoli in Assisi da figliuoli di pubblici insegnanti.

Art. 2. Un altro posto gratuito, che sarà intitolato Carità dei fanciulli, è pure istituito a carico dell'Amministrazione del detto Collegio sulla rendita della somma stata raccolta dalle offerte volontarie degli alunni delle scuole pubbliche e dei loro maestri.

Art. 3. 1 sei posti gratuíti, di cui negli articoli precedenti, verranno direttamente conferiti dal ministro per la pubblica istruzione, al quale perció vorranno essere volte le domande.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addi 16 marzo 1876.
VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

R. D. n. 3031. - Norme per essere ammessi a far parte della scuola italiana di Archeologia.

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Visto l'art. 3 del Nostro decreto 28 marzo 1875, n. 2440 (serie 2.a), col quale fu istituita la scuola italiana di archeologia; - considerando che,

per richiamare in onore gli studi archeologici, per ottenere un numero di persone idonee a dirigere scientificamente i musei e gli scavi, e per procurare alle Facoltà universitarie professori versati nello studio dei monumenti, occorre determinare senza indugio le norme che debbono regolare. la detta scuola; - sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pabblica istruzione e per gli affari esteri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli studenti delle Facoltà di lettere e filosofia, i quali abbiano conseguita la laurea dottorale in una delle università del regno, e durante gli ultimi due anni del loro corso universitario siensi inscritti alla scuola di magistero, di letteratura classica e di storia e geografia, saranno ammessi a far parte della scuola italiana d'archeologia, quante volte, non più tardi di due anni dal conseguimento del diploma, riescano a superare un concorso scritto ed orale, che sarà tenuto a tal fine durante le vacanze dell'anno scolastico.

Art. 2. Il concorso avrà luogo in Roma innanzi ad una speciale commissione, e verserà sopra argomenti di epigrafia, numismatica ed antichità figurata. È però data facoltà ai concorrenti di scegliere una delle suindicate materie per soggetto del proprio esame.

Art. 3. Gli alunni della scuola d'archeologia sono obbligati a compiere lo studio di perfezionamento in quella disciplina a cui si sono dedicati nel corso di tre anni, rimanendo il primo anno in Pompei, il secondo in Roma ed il terzo in Atene.

Art. 4. In fine di ogni anno essi faranno pervenire alla direzione centrale dei musei e scavi un lavoro speciale sulle materie per cui sono stati approvati nel concorso, e durante l'anno terranno informata mensilmente la direzione stessa di tutte le scoperte archeologiche avvenute per gli scavi fatti nei luoghi di loro residenza. Tali relazioni saranno comunicate alla regia Accademia dei Lincei.

Art. 5. Gli alunni, dimorando in Pompei, dipenderanno dal direttore del museo nazionale di Napoli; in Roma dal direttore generale dei musei e scavi; ed in Atene saranno sotto il patrocinio del ministero degli affari esteri, rappresentato dalla Nostra Legazione in Grecia.

Art. 6. A ciascun alunno, secondo i posti fissati nel bilancio annuale del ministero di pubblica istruzione, oltre il viaggio e l'alloggio, o un'indennità corrispondente, sarà dato il sussidio di annue lire milleottocento (L. 1,800), pagabili a rate mensili nel luogo destinato alla loro dimora. Art. 7. La sommá necessaria al pagamento dei menzionati sussidi sarà prelevata dal capitolo 17 del bilancio del ministero di pubblica istruzione. Ordiniamo, ecc., - Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.

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R. D. n. 3019.

Ferma dei graduati e delle guardie di pubblica

sicurezza.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 6 aprile 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

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Veduto l'articolo 10 della legge 10 marzo 1865, n. 2248, allegato B, sulla sicurezza pubblica; veduto il Nostro decreto 1.0 novembre 1872, n. 1081 (serie 2."); - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, abbiamo decretato e decretiamo:

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Art. 1. Ai graduati ed alle guardie di pubblica sicurezza che al compimento della loro ferma di sei anni, sia la prima od altra, vengono ammessi a rinnovarla immediatamente per altri sei anni, al termine di questa verrà pagato un premio di ringaggio di lire 200, oltre quello di ingaggio di pari somma stabilito con il Nostro decreto 1.o novembre 1872. Art. 2. Il graduato o la guardia che prima di compiere la rinnovata ferma viene licenziata per ferite o lesioni riportate in dipendenza del servizio, avrà diritto al premio di ringaggio in proporzione al tempo maturato sulla ferma in corso. Nella stessa proporzione compete il premio di ringaggio agli eredi del graduato o guardia morta per causa diretta del servizio.

Non compete alcuna parte del premio di ringaggio al graduato o guardia che viene per qualsiasi altra causa a cessare dal servizio prima del compimento della rinnovata ferma.

Art. 3. I presente decreto avrà effetto dal 1.o aprile di quest'anno. I graduati e le guardie che a tale data si trovano in servizio per rinnovazione di ferma, al compimento della medesima avranno diritto al premio di ringaggio in proporzione al tempo trascorso dal 1. aprile predetto sino alla scadenza della loro ferma.

Ordiniamo, ecc. - Dato a S. Rossore, addi 26 gennaio 1876.

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Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro delle finanze; visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del demanio dello Stato e di occupare altresi alcuni tratti di spiaggia lacuale; viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande e dalle quali

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