Images de page
PDF
ePub

Art. 2. L'indennità suddetta sarà corrisposta integralmente in occasione di prima nomina al posto, o quando il titolare già vi risiedesse da oltre otto anni; e negli altri casi, sotto deduzione dell'indennità di primo stabilimento già ricevuta.

Art. 3. Saranno applicabili all'indennità suddetta le norme segnate dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090, (v. XIX, p. 1283).

Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addì 28 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

Circolare del ministero dell'interno, in data 18 aprile 1876. Debiti degli impiegati.

Sono frequenti i reclami che pervengono al ministero per debiti contratti dagli impiegati che da esso dipendono. Il ministero, coerente alla massima fino ad ora seguíta di non voler prendere una ingerenza diretta negli interessi privati dei suoi dipendenti, si limiterà anche d'ora innanzi ad avvertire il funzionario, contro il quale venga inoltrato reclamo, affinchè si ponga in regola, e ne prenderà nota negli atti che lo riguarJano. Peraltro desidera che per mezzo dei signori prefetti vengano gli impiegati avvisati che è nella determinazione di adottare misure di rigore contro quel funzionario a cui riguardo, dopo la ricevuta avvertenza, si rinnovino i reclami per modo da dimostrare che è nelle sue abitudini far debiti, come pure contro quello che abbia contratto debito abusando della sua qualità, e commettendo azione indecorosa per la sua condizione.

[ocr errors]

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 19 aprile 1876. - Pubblico Ministero nei giudizi penali avanti i capi degli uffici di Porto.

Mi venne domandato se i delegati di pubblica sicurezza possano essere chiamati a rappresentare le funzioni di pubblico ministero ne'giudizi penali vertenti avanti i capi degli uffici di porto.

L'articolo 448 del codice di marina mercantile stabilisce che si debbano nei giudizi per contravvenzioni marittime osservare le forme prescritte dal codice di procedura penale pei pretori. Quindi, a parere anche di S. E. il ministro guardasigilli, è applicabile per quei giudizi l'articolo 132 della legge sull'ordinamento giudiziario, ed il proposto quesito va risolto affermativamente,

Prego la S.. di rendere informati tutti i funzionari di pubblica sicurezza da Lei dipendenti per loro norma, nel caso venissero destinati a prestare servizio nei luoghi nei quali esistono uffici di porto.

T. XXV (6. DELIA SERIE 2.a).

Pel ministro, LACAVA.

15

--

Circolare del ministero dell'interno, in data 9 marzo 1876. Sulla accettazione di infanti esteri nei Brefotrofi del Regno.

Il cantone Ticino non possiede nè Istituti di maternità, nè Brefotrofi per lo che le gestanti illegittime abbandonate dai loro seduttori o reiette dalle loro famiglie, sono obbligate a cercar rifugio in Italia per sottrarsi alla vergogna ed al disonore che pur troppo le colpisce nel loro paese d'origine.

Quel cantone obbliga le madri naturali a dichiararsi, a dare il proprio nome alla prole illegittima, a mantenerla, ad allevarla ove non siano affatto miserabili, tenendo in seconda linea la competenza dei comuni nel caso di constatata miserabilità ed impotenza della madre. All'incontro nel regno nostro esiste almeno un Bretotrofio ed un istituto di maternità per ogni provincia ove si possono accogliere le gestanti illegittime, ed ove si fanno consegnare ed esporre (ove non fu soppressa la ruota) tutti i bambini illegittimi,

Ed inoltre la legislazione italiana permette ai genitori naturali di tenersi incogniti, ed agli uffici di stato civile di ricevere le dichiarazioni di nascita di figli di genitori ignoti e di inscriverli come tali per essere consegnati al Brefotrofio.

Deriva da ciò che la maggior parte delle gestanti illegittime ticinesi cercano rifugio uel suolo italiano, ove possono facilmente nascondersi e deporre il frutto dei loro illeciti amori.

Le direzioni dei Brefotrofi alle quali tali creature vengono presentate dalle levatrici private che tengono a pensione le gestanti ticinesi, non possono rifiutarsi ad accoglierle siccome nate in un comune della provincia da genitori ignoti, nè possono risalire oltre il fatto della nascita ed obbligare le levatrici ed i loro incaricati a violare il secreto professionale per dichiarare la persona che diede alla luce il bambino.

Quelle direzioni però si prestano a restituire i bambini od a farli restituire alle madri naturali, ai loro incaricati ed alle stesse autorità ticinesi, come avvenne in alcuni casi qualora il governo del cantone Ticino o le persone incaricate ne facciano richiesta porgendo le indicazioni necessarie per istabilire la identità dei bambini suddetti. Ma le direzioni stesse non possono essere chiamate in colpa se esiste un abuso di cui non sono imputabili, e se le madri ticinesi profittano delle leggi e delle istituzioni vigenti nel regno. Ora interessa che sia posto un rimedio a questo inconveniente, ed io invito l'autorità politica a provvedervi per quanto è possibile nel modo seguente:

In applicazione agli articoli 46 c 47 della legge di P. S. dovranno le levatrici essere costrette a denunziare all'ufficio di sicurezza pubblica l'arrivo e la partenza delle gestanti estere che prendono alloggio presso di loro, e di quelle denuncie l'autorità di P. S. dovrà con tutta sollecitudine dare notizia ai consoli delle nazioni cui le gestanti appartengono, affinchè questi siano messi in grado di prendere quei provvedimenti che stimeranno più opportuni per oftenere dai rispettivi sudditi l'adempimento delle leggi del loro paese.

Prego la S. V. di dare in questo senso le occorrenti istruzioni ai dipendenti uffici di pubblica sicurezza.

Pel ministro, CODRONCHI.

R. D. n. 3052. -Rendita inseritta nel Gran Libro a favore della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma.

[blocks in formation]

[ocr errors]

Vista la legge 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2.), sul trasferimento della capitale, e l'analogo regolamento approvato con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 36; vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, estesa alla provincia di Roma con Nostro decreto del 17 novembre 1870 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; visto il Nostro decreto 31 ottobre 1873, col quale, in seguito al voto della commissione tecnica governativa, di cui agli articoli 3 e 5, lettere A ed M del suddetto regolamento 3 febbraio 1871, fu espropriato per causa di utilità pubblica e per servizio del governo il convento di S. Marcello dei Padri Serviti in Roma; visto il decreto del 3 febbraio 1876 del ministero dei lavori pubblici, con cai è accertata in lire ottomila cinquecentoventi là rendita annua netta attribuita all'immobile come sopra espropriato, decorrenda dal 28 novembre ⚫ 1873, data della presa di possesso di detto immobile; - vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, che applica alla provincia di Roma le leggi sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; - ritenuto che per le esigenze d'amministrazione del debito pubblico l'inscrizione della rendita suindicata deve farsi con decorrenza dal 1.0 gennaio 1876, e che al soddisfacimento del pro-rata d'interessi arretrati dal 28 novembre 1873 a tutto dicembre 1875, la direzione generale del debito pubblico provvederà con buoni a parte, sulla proposta del ministro delle finanze; - abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, di una rendita di lire ottomila cinquecentoventi (L. 8,520), con decorrenza di godimento dal 1. gennaio 1876, da intestarsi a favore della Giunta liquidatrice dell' asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza del convento di S. Marcello dei Padri Serviti in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la direzione generale del debito pubblico provvederà al soddisfacimento a favore della giunta liquidatrice sunnominata dei pro-rata d'interessi dal 28 novembre 1873 a tutto dicembre 1875, nella somma di lire diciassettemila ottocentoventuna (L. 17,821), dovuto sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addi 30 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Circolare del ministero dell'interno, in data 11 aprile 1876. — Programmi degli esami per l'ammissione e la promozione agli impieghi di prima e seconda categoria.

A schiarimento di un dubbio manifestato da alcuno dei signori prefetti, credo conveniente avvertire che si intende mantenuta a favore dei concorrenti all'esame di promozione per la prima categoria, la disposizione notificata con la circolare ministeriale del 20 dicembre 1872, n. 5058 (vol. XXI, pagine 903 e 1138), circa all'esenzione dall'obbligo della traduzione in lingua italiana dalla lingua inglese o tedesca, e circa alla limitazione delle materie relative alla storia, in conformità dei programmi allegati alla circolare 30 aprile 1872, num. 5007, sui quali saranno parimente dati gli esami di promozione per la seconda categoria,

[ocr errors]

In quanto a quelli di ammissione alla prima categoria, il programma è quello adottato col decreto 24 agosto 1871 trasinesso con la circolare di pari data num. 5087-5 (vol. XX, pag. 580) fatta soltanto eccezione per l'obbligo della traduzione sopra ac

cennata.

La S. V. è pregata di comunicare, quanto sopra agli interessati per la loro norma. Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero dell'interno, in data 2 gennaio 1876. - Guardie di pubblica sicurezza.

Non ostante l'aumento arrecato nell'anno 1872 al premio d'ingaggio e alle paghe delle guardie di pubblica sicurezza, tuttavia avviene da non breve tempo, che coloro i quali cessano di appartenere a quel corpo superano coloro che vi vengono ammessi. Il numero delle guardie va quindi gradatamente assottigliandosi, ed oggi se ne contano oltre 360 in meno di quante ne stabilisce il relativo ruolo organico.

Taluni signori prefetti, senza sufficientemente por mente a questa condizione di cose, e senza avvertire che il vero reparto d'ogni personale è quello che sorge dal personale disponibile, e non già quello che si fonda sul personale stabilito dai ruoli, fanno incessanti e vive premure, acciocchè nelle dipendenti compagnie e drappelli il numero effettivo delle guardie venga elevato al numero assegnatovene in organico.

È mio fermo propónimento di avvisare ai mezzi più acconcia conseguire che siano al più presto colmati i posti ora vacanti nel corpo delle guardie. Siccome, tuttavia, quali che siano le misure che verranno all'uopo adottate, quel risultato non potrà raggiungersi che progressivamente e dentro un periodo di tempo al certo non molto breve; è siccome, d'altra parte, è fuori dubbio che il numero delle guardie addette attualmente ad alcuni drappelli e compagnie è insufficiente alle esigenze del servizio; così ho divisato di provvedere intanto in via d'urgenza all'aumento di queste, togliendole da quei drappelli e compagnie che sono relativamente assai meglio forniti.

Innanzi, peraltro, di tradurre in atto questo provvisorio temperamento, reclamato dalle allarmanti condizioni della pubblica sicurezza in alcune provincie, desidero che i signori prefetti mi esprimano il loro parere sul numero delle guardie che possono mettere a mia disposizione, per valermene nel divisato scopo; e di ciò con la presente li richiedo, non senza aggiungervi vive preghiere di prendere la cosa nella più seria attenzione, e di considerarla, non sotto il solo punto di vista delle condizioni

speciali delle provincie al reggimento delle quali trovansi preposti, ma ben anco sotto quello del supremo dovere che ha il governo di tutelare ovunque in egual grado ai e- cittadini le loro persone e le loro proprietà.

1

4

[ocr errors]

i

Debbo aggiungere altre due preghiere. La prima si è che i signori prefetti si adoperino con ogni maggior impegno, e con tutti quei mezzi che stimeranno più adatti, a promuovere arruolamenti nel corpo delle guardie, non ommettendo a tale scopo vivi eccitamenti ai signori sindaci per la pubblicazione reiterata di appositi avvisi di concorso; e la seconda, che vogliano spiegare la più attenta vigilanza, acciocchè, come tu da questo ministero ripetutamente raccomandato, le guardie non vengano sotto verun pretesto o forma distratte dalle loro peculiari attribuzioni.

Pel ministro, CODRONCHI.

Ar

Circolare del ministero dell'interno, in data 3 febbraio 1876. ruolamento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Mentre sto avvisando ai mezzi che valgano a colmare il vuoto ora esistente nel personale delle guardie di pubblica sicurezza, e a chiamare indi in quel corpo il numero f'aspiranti necessario al suo continuo rinnovamento, stabilisco intanto in via provvi soria, che coloro i quali hanno servito nel corpo dei reali carabinieri come appuntati come carabinieri semplici, e hanno cessato di appartenervi per termine di ferma, vengano, quando ne facciano domanda, ammessi nel corpo delle guardie come appuntati, con che le informazioni sul loro conto risultino buone sotto tutti i rapporti e si trovino tuttora in condizione di poter proseguire il servizio.

Occorrendo ora che questa mia determinazione venga a conoscenza di coloro che possono trovarsi in grado di profittarne, io la comunico al signori prefetti, pregandoli di tenersi informati dei congedi che vengono rilasciati ai soldati che escono dal corpo dei carabinieri, e di compartire le necessarie istruzioni ai dipendenti uffici di pubblica sicurezza e municipali per l'accettazione e trasmissione a questo ministero delle domande degli aspiranti.

--

Pel ministro, CODRONCHI.

R. D. n. 3060. Inscrizioni di rendite sul Gran Libro del debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di enti morali ecclesiastici.

- Pubblicato nel supplemento della gazzetta ufficiale, del 5 maggio, 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070; visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852; - vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P- visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490 visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1.o dell'allegato N di detta legge; visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402 ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461; - visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5549; visti gli atti ver

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »