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Al Nostro decreto del 13 novembre 1868, n. 4766, è aggiunta la disposizione seguente:

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Quando si tratti di trasferimento della proprietà di una nave per effetto di successione, il termine per la denunzia sarà quello stabilito dall'art. 79 della legge 13 settembre 1874, n. 2075, sulle tasse di registro. I titoli da presentarsi in prova della denunzia sono quelli richiesti dall'art. 82 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, sull'amministrazione del debito pubblico.

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R. D. n. 2964.

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Chiusura e riapertura della sessione parlamentare.

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 febbraio 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 9 dello statuto fondamentale del regno; veduto il Nostro decreto del 12 gennaio. u. s., con cui l'attuale sessione del Sepato del regno e della Camera dei deputati fu prorogata; udito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, abbiamo decretato e decretiamo:

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Art. 1. La presente sessione del Senato del regno e della Camera dei deputati è chiusa.

Art. 2. Il Senato del regno è la Camera dei deputati sono riconvocati pel giorno sei marzo prossimo venturo.

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R. D. n. 2958.

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Riordinamento del servizio dei vaglia consolari.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3 marzo 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

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Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del consiglio, ministro per le finanze, e col ministro per gli affari esteri, - sentito il consiglio dei ministri, - abbiamo decretato e decretiamo: 1.

Art. 1. Il servizio dei vaglia consolari, istituito col regio decreto dell'11 marzo 1867, n. 3631, è riorganizzato in conformità del presente, decreto..

Art. 2. La direzione generale delle poste rilascierà all'ordine dei titolari dei consolati, designati di comune accordo fra i Nostri ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, vaglia da alienarsi per opera loro, pagabili in moneta metallica dagli uffizi postali del regno.

Art. 3. Ciascun vaglia sarà rilasciato per somme non inferiori ad una lira, nè superiori a lire cinquecento, e non potrà comprendere frazioni di lira. I diversi tagli saranno determinati dal Nostro ministro dei lavori pubblici e potranno essere variati quando ne sia riconosciuta l'opportunità. Art. 4. Sarà fornito al titolare di ciascun consolato un primo fondo di vaglia per una somma che sarà determinata di comune accordo fra i Nostri ministri dei lavori pubblici, delie finanze e degli affari esteri, e che non dovrà superare per regola lire centomila. Potrà però essere concesso, per accordo tra i detti ministri, un fondo maggiore, quando ne sia dimostrata la necessità, ai titolari di quei consolati dove si possa far concorrere al servizio, oltre il console, anche un viceconsole di carriera.

Art. 5. Nessuna ulteriore somministrazione di vaglia, che ecceda la misura delle alienazioni già eseguite, potrà essere fatta senza il preventivo pagamento del relativo importo per parte del console che la domandi.

Art. 6. Il pagamento delle nuove somministrazioni potrà essere operato od in contanti o mediante cambiali in oro, su piazze italiane, francesi od inglesi. -Le cambiali dovranno essere a non più di quindici giorni vista. In casi eccezionali, da giustificarsi dai consoli, l'amministrazione potrà accettare anche tratte a scadenza più lunghe, ma non dovrà trasmettere ai consoli i nuovi vaglia per le somme corrispondenti, se non alla scadenza delle tratte, o tutto al più 15 giorni prima. I consoli però rimborseranno lo sconto pel tempo che oltrepassi i quindici giorni vista.

Art. 7. I consoli a cui favore sieno stati emessi i vaglia di cui all'articolo due del presente decreto, li alieneranno a misura delle richieste, girandoli alla persona cui debbono essere pagati in Italia, ed indicheranno nella girata il nome di chi abbia depositato nel loro ufficio l'equivalente somma. Essi designeranno inoltre sui vaglia l'ufficio di posta dal quale dovranno essere pagati. Nessun'ulteriore girata sarà riconosciuta valida dall'amministrazione postale. È vietato di alienare, a richiesta di una stessa persona, vaglia per oltre lire cinquecento in ogni periodo quindicinale..

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Art. 8. Per l'alienazione dei vaglia i consoli potranno accettare dai richiedenti la moneta locale ragguagliandola alla moneta metallica italiana, e determinando il ragguaglio in modo che permetta di acquistare senza perdita una cambiale a vista, per una somma pari a quella da pagarsi in Italia.

Tale ragguaglio potrà essere mutato ad ogni occorrenza e dovrà resultare da una tabella, che rimarrà esposta al pubblico nella cancelleria del consolato.

Art. 9. I titolari dei consolati saranno responsabili solidalmente al viceconsole, dove esista, dei vaglia loro somministrati e dovranno spedirne l'îm

porto alla direzione generale delle poste, nei modi indicati all'articolo 6, a misura che li vadano alienando.

Art. 10. Per l'alienazione di ciascun vaglia i consolati riscuoteranno una tassa che sarà regolata come segue: - a) centesimi venti per ogni dieci lire o frazione di dieci lire pei vaglia alienati nei consolati stabiliti neglī scali del mare Mediterraneo e del mar Nero ed in qualunque altra località d'Europa; b) centesimi trenta per ogni dieci lire o frazione di dieci lire pei vaglia alienati negli altri consolati.

Art. 11. Sul prodotto della tassa sarà concesso ai titolari dei consolati un aggio che sarà determinato per ciascuno di essi dai Nostri ministri dei lavori pubblici, delle finanze e degli affari esteri, e che non potrà, eccedere il 30 per 100.

Art. 12. L'alienazione dei singoli vaglia sarà partecipata dai consolati alla direzione generale delle poste. Questa rilascerà subito analoghi avvisi e li spedirà agli uffici di destinazione.

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Art. 13. Gli uffizi di destinazione e quegli altri che siano stati a ciò autorizzati dalla direzione generale delle poste, a richiesta degli interessati pagheranno i vaglia in moneta metallica mediante quietanza dei giratari, purchè concordino cogli avvisi, di cui all'articolo precedente. Qualora manchi l'avviso o discordi dal vaglia, il pagamento sarà sospeso pel tempo necessario ad ottenere o regolarizzare l'avviso stesso.

Art. 14. Qualora qualche vaglia sia dichiarato smarrito, la direzione generale delle poste potrà emetterne un duplicato a favore della stessa persona cui sia stato girato l'originale, e senso dell'articolo 7, rimanendo con ciò annullato il primo esemplare.

Art. 15. I giratari dei vaglia dovranno presentarsi al pagamento entro sei mesi dal giorno dell'alienazione dei vaglia stessi. Trascorso questo

termine i vaglia si intenderanno scaduti e non potranno essere pagati, se non previa rinnovazione per opera della direzione generale delle poste. La rinnovazione potrà essere fatta a favore del giratario o del mittente a richiesta di uno di essi, e previa giustificazione della sua qualità.

Art. 16. I mittenti dei vaglia potranno ottenere rimborso del relativo importo anche prima della scadenza, purchè restituiscano i vaglia originali ed il rimborso sia stato autorizzato dalla direzione generale delle poste.

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Art. 17. L'amministrazione delle poste sarà responsabile del regolare pagamento dei vaglia consolari. La responsabilità dell'amministrazione durerà per cinque anni dal giorno dell'alienazione dei vaglia stessi; trascorso il qual termine l'importo dei vaglia non pagati sarà devoluto all'erario dello Stato..

Art. 18. I vaglia consolari saranno assimilati ai vaglia dell'interno del regno, in quanto non sia contrario alle disposizioni degli articoli precedenti. Art. 19. ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e degli affari esteri, darà le istruzioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto e per la contabilità da tenersi nei consolati per il servizio dei vaglia.

Art. 20. Il presente decreto avrà effetto dal giorno che sarà determinato dai Nostri ministri dei lavori pubblici e degli affari esteri. Da tal giorno resteranno abrogati quelli dell' 11 marzo 1867, n. 3631, 15 dicembre detto anno, n. 4147 e 17 giugno 1868, n. 4450, e gli articoli 42 e 44 del regolamento approvato col Nostro decreto del 21 dicembre 1873, D. 1747 (serie 2.a).

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 gennaio 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione 4 maggio u. s. del consiglio comunale di Como, con cui fu proposta l'imposizione di un dazio di consumo comunale sopra alcuni articoli non appartenenti alle solite categorie; visto l'articolo 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; visto il parere della camera di commercio di Como; - visto l'avviso della deputazione provinciale di Como; - sentito il consiglio di Stato; - sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Como è autorizzato a riscuotere, all'introduzione nella sua cinta daziaria, un dazio proprio di consumo sulla carta, cartoni, cristallerie, lavori di vetro e terraglie, in conformità alla qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo, ecc. Dato a Roma, addi 9 gennaio 1876.

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1. Carta da scrivere d'ogni sorta e da stampa, con colla e senza colla, al quintale, L. 52. Cartoni fini, cerati, verniciati e colorati, id. L. 8 - 3. Cartoni ordinari, carta da impacco in genere, straccia e asciugante, id., L. 1 50 - 4. Terraglia filettata, dorata, porcellana o vetrami fini arrotati e lavorati, e cristallerie d'ogni sorta, id., L. 10 5. Terraglia ordinaria senza doratura, vasellami e lavori di vetro comune, id., L. 2. NB. Va esente da dazio la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, le carte a striscie per gli uffici telegrafici e tutti i libri stampati di qualunque sorta.

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R. D. n. 2911. — Instituzione in Palermo di una commissione per la conservazione dei monumenti e delle opere d'arte.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 gennaio 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1874, n. 2032; - visto l'altro Nostro decreto del 5 dicembre 1875, che scioglie la commissione di antichità belle arti di Palermo; - sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituita in Palermo una commissione conservatrice dei monumenti e delle opere d'arte di quella provincia, colle facoltà ed incombenze stabilite dal regio decreto 7 agosto 1874.

Art. 2. Detta commissione sarà composta di sei commissari, tre eletti dal governo e tre dal consiglio provinciale, oltre il prefetto, che ne sarà il presidente, il quale nominerà un impiegato della prefettura a compiere l'ufficio di segretario.

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R. D. n. 2969.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da una' lira e da due lire da emettersi dal Consorzio degli istituti di emissione.

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Visto l'articolo 4 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2.a), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con R. decreto 24 gennaio 1875, n. 2372 (serie 2.a);

Visto l'articolo 2 dell'altro regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1875, n. 2557 (serie 2.a);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per le finanze, d'accordo col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I biglietti da una lira e da due lire che saranno emessi dal Consorzio degli istituti di emissione, avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso descritti:

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Biglietto da una lira. La dimensione del biglietto misurato sul recto ed esclusi i margini si stende in larghezza per 71 millimetri circa, ed in altezza per circa 37 millimetri, ed il biglietto è impresso a diversi colori su carta bianca non filigranata.

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