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Articolo unico. A far parte della commissione creata con Nostro decreto 18 maggio 1876, all'oggetto di studiare e riferire sulla convenienza di fondare nel regno uno Stabilimento metallurgico per la fabbricazione dei materiali occorrenti per le costruzioni della marina militare, viene nominato il comm. Giordano Felice, ispettore delle miniere.

Dato a Roma, addi 1.o giugno 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

Manifesto, in data 6 giugno 1876, della commissione per la fondazione di uno Stabilimento metallurgico nazionale.

Con regio decreto 18 maggio 1876, sulla proposta del signor ministro della marina, S. M. nominava una commissione all'oggetto di studiare e riferire sulla convenienza

> di fondare nel regno un grande Stabilimento metallurgico per la fabbricazione dei >materiali occorrenti per le costruzioni della nostra marina militare.

Ora, affinchè tale commissione possa adempiere al suo mandato, avrebbe bisogno anzitutto di sapere se vi sarebbero degli industriali o delle società disposte ad attivare nel regno uno Stabilimento metallurgico capace di produrre e provvedere le lamiere e cantoniere ed altre sbarre di ferro e di acciaio, e possibilmente anche le piastre di corrazzatura, il tutto delle qualità e nelle quantità occorrenti per le costruzioni della marina militare.

Non tenendo conto delle piastre di corrazzatura, le cui provviste sarebbero affatto eventuali, si può ritenere che per le costruzioni navali occorreranno annualmente circa 3000 tonnellate tra lamiere e cantoniere di acciaio, e circa 1000 tonnellate tra lamiere, cantoniere ed altre sbarre di ferro, e che in quanto a qualità si richiederebbero le stesse condizioni che si esigono dai fornitori esteri.

Lo Stabilimento potrebbe anche avere in prospettiva le provviste occorrenti ad altre amministrazioni dello Stato, non che alle ferrovie, allè quali per la sola manutenzione e rinnovamento delle rotaie d'acciaio potrebbero occorrere annualmente da 15 a 20 mila tonnellate.

Oltre a ciò vi sarebbero altri lavori accessori, tra cui la trasformazione dei vecchi ferri, la quale può da sola costituire un'importantissima industria.

Il governo farebbe il possibile perchè anche questi lavori concorressero alla produzione del nuovo Stabilimento sempre quando la medesima, sia per qualità che per prezzi possa sostenere la concorrenza dell'estero.

Ben inteso che sarebbe intenzione del governo che venissero impiegate, nella più larga misura possibile, le materie prime nazionali e sopratutto la ghisa.

La detta commissione invita pertanto coloro che fossero disposti ad attivare il cennato Stabilimento metallurgico a volerle trasmettere le loro proposte, facendole conoscere in modo esplicito quali sarebbero le loro condizioni, vale a dire:

1. Se per l'attivazione dello Stabilimento basterebbe che la società avesse un affidamento di lavoro per una serie di anni;

2. In quanto tempo lo Stabilimento sarebbe in grado di principiare la fabbrica zione, e quale sarebbe la quantità minima di lamiere e cantoniere di ferro o di acciaio che sarebbe capace di produrre mensilmente;

3.o Quali sarebbero i prezzi a cui potrebbe provvedere le lamiere, cantoniere rotaie d'acciaio, ovvero le lamiere, cantoniere, rotaie ed altre sbarre di ferro date nello Stabilimento;

4. Finalmente quali cauzioni si offrirebbero in garanzia dello esatto adempimento degl' impegni assunti.

Oltre al dare una risposta categorica dovranno i concorrenti all'attivazione del nuovo Stabilimento metallurgico indicare alla commissione la sua ubicazione, i processi metallurgici che si adotterebbero, la potenza dei principali apparecchi di fabbricazione, come magli, laminatoi, ecc., e la provenienza delle materie prime.

Dovendo la commissione presentare il suo rapporto entro il prossimo mese di luglio, sarà conveniente che le proposte siano trasmesse al più presto possibile al suo presidente commendatore Felice Mattei, ispettore generale del genio navale al ministero di marina.

R. D. n. 3141. Aggio ai contabili finanziari incaricati della riscossione delle tasse di fabbricazione.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 giugno 1876
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro delle finanze; sentito il parere del consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai contabili finanziari, che non sono retribuiti con stipendio fisso, e che sono incaricati di riscuotere le tasse di fabbricazione, è accordato, a cominciare dal 1.° gennaio 1876, un aggio nella misura seguente, sui versamenti fatti per tali proventi in tesoreria:

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Art. 2. Il pagamento di tali aggi sarà fatto, per l'anno 1876, coi fondi del capitolo 118 del bilancio passivo del ministero delle finanze, e per gli anni successivi, coi fondi del capitolo corrispondente, o di quell'altro capitolo che appositamente venisse istituito nel bilancio.

Ordiniamo, ecc.

-

Dato a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

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Modificazione al ruolo del personale del ministero

Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 giugno 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 23 dicembre 1875, n. 2829, con cui fu approvato il bilancio di prima previsione della spesa pel 1876 del ministero degli affari esteri; visto il Nostro decreto 29 marzo 1875; sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, - abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico. Il ruolo del personale di terza categoria del ministero degli affari esteri è aumentato di un archivista di terza classe.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

MELEGARI.

-

R. D. n. 3137. — Modificazioni al quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra.

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Visto il Nostro decreto in data 26 ottobre 1875, n. 2791 (serie 2."), che stabilisce un nuovo quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra; considerato che l'art. 2 del reale decreto sumentovalo ammette il passaggio di carriera fra gli impiegati di concetto e di ragioneria, e che, trattandosi della carica di ragioniere capo, importa che la medesima sia affidata al funzionario che meglio corrisponda all'esigenza del servizio, senza che faccia ostacolo la classe cui egli appartenga, se direttore capo di divisione; sentito il consiglio dei ministri; - sulla proposta del Nostro ministro della guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il quadro organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è modificato nel senso, che i due capi ragionieri possano essere indistintamente di 1. o 2. classe, purchè complessivamente tra direttori capi divisione e capi ragionieri non si oltrepassi il numero stabilito per ciascuna classe del relativo quadro organico.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

R. D. n. 3138.

Agenti di cambio accreditati presso l'intendenza

di finanza in Brescia per le operazioni di debito pubblico.

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Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 giugno 1876
VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge 10 luglio 1861, n. 94, sull' istituzione del Gran Libro del debito pubblico, ed il relativo regio decreto del 28 stesso mese ed anno, n. 158; - vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato D), sull'amministrazione del debito pubblico ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942; - vista la legge 18 dicembre 1873, n. 1726, ed il regolamento del 20 settembre 1874, n. 2058, concernenti il passaggio del servizio del debito pubblico dalle prefetture alle intendenze di finanza; - sulla proposta del presidente del consiglio; ministro delle finanze, di concerto col ministero d'agricoltura, industria e commercio, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Gli agenti di cambio da accreditarsi presso la intendenza di finanza in Brescia per le autenticazioni delle dichiarazioni e per le altre operazioni di debito pubblico saranno due.

Ordiniamo, ecc. - Dato a Roma, addì 25 maggio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

D. M.

Disposizioni in causa del mancato eseguimento in tempo della convenzione riguardante la ferrovia dai Prati di Castello a Monte Mario in Roma.

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PEI LAVORI PUBBLICI

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Veduta la convenzione 20 ottobre 1872, approvata con regio decreto 31 stesso, n. 1136 (serie 2.a), per la concessione al signor commendatore Baldassare Pescanti di un tronco di strada ferrata dai Prati di Castello a Monte Mario in Roma; veduto il sovrano decreto 7 settembre 1873, n. 1562 (serie 2.), col quale fu approvata la cessione che dell' ottenuta concessione venne fatta dal predetto concessionario alla Società di Monte Mario, autorizzata con reale decreto del 23 giugno 1873; - veduto il regio decreto 28 febbraio 1875 (serie 2.a supplementare), che approva la fusione colla Banca di credito romano della predetta Società di Monte Mario; - ritenuto che l'accennata ferrovia non venne eseguita nel tempo prefisso dalla convenzione; ritenuto che il tribunale civile di Roma, con sentenza del 1.0 luglio 1875, confermata dalla Corte d'appello il 5 successivo novembre, dichiarò i concessionari della prementovata ferrovia decaduti dal

a

diritto di espropriazione, ed ordinò la reintegrazione nel possesso dei proprietari espropriati, conformemente alle istanze da essi falte; ritenuto che con atto 3 febbraio 1876, notificato al ministero dei lavori pubblici, furono in effetto reintegrati i detti proprietari nel possesso dei terreni dei quali erano stati espropriati per la costruzione dell'accennata ferrovia, e ne fu dichiarata espulsa la Banca di credito romano; veduto l'art. 251 della vigente legge sui lavori pubblici, le di cui prescrizioni sono applicabili alla concessione di cui trattasi, a termini dell'art. 37 della relativa convenzione, decreta:

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Art. 1. L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a versare nelle casse dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro le lire trenta quattromilacento (L. 34,100 00), valor nominale, costituenti la metà che rimane ancora presso l'Amministrazione predetta sul deposito fatto in titoli del consolidato italiano 5 per 100 e specificati nelle bollette di ricevuta della cassa medesima, n. 13565 e n. 14754, in data 16 novembre 1872 e 27 gennaio 1873.

Art. 2. A cura dell'Amministrazione della Cassa suddetta sarà provveduto che per l'accennata somma residuale di L. 34,100, valor nominale, a favore dello Stato, in forza del precedente articolo, sia emesso dalla direzione generale del debito pubblico un certificato nominativo del consolidato italiano 5 per cento al Tesoro dello Stato, da rimettersi al ministero delle finanze (direzione generale del Tesoro).

Il presente decreto dovrà essere notificato alla Banca di credito romano ed inserto nella Gazzetta ufficiale del regno.

Roma, 9 maggio 1876.

Il ministro, G. ZANARDELLI.

Circolare del ministero delle finanze, in data 10 gennaio 1876. — Esenzione dal pagamento della tassa di ancoraggio dei bastimenti che trasbordano merci in conseguenza di accertala avaría, e per le merci e gli attrezzi di bastimenti naufragati.

Per effetto di accordi presi col ministero della marina si dichiara che agli attrezzi di bastimenti e alle merci ricuperate da naufragio non può applicarsi la tassa di ancoraggio.

Il suddetto ministero colla circolare 29 settembre 1875 ha pure convenuto di esentare dal pagamento della suddetta tassa i bastimenti i quali, approdando di rilascio nei porti dello Stato, non vi compiessero alcuna operazione di commercio, ma fossero costretti in conseguenza di avarie legalmente accertate di trasbordare sovra altro legno, in tutto o in parte, il loro carico. Però il bastimento che carica le merci trasbordate non può essere esentato dal pagamento della tassa di ancoraggio anche se non facesse alcun'altra operazione di commercio, ed appartenesse al proprietario stesso del bastimento avariato.

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