Images de page
PDF
ePub

Sarà tenuta in serbo la somma che può occorrere per conservare i lavori fatti, fino all'apertura dei lavori nell'anno prossimo.

Pei comuni che accetteranno l'opera dei delegati e nei quali l'amministrazione comunale conserva la propria autonomia, spetta alla medesima il determinare il modo di pagamento delle spese e il controllo amministrativo delle medesime.

Il consiglio comunale può in questo caso eleggere nel suo seno una commissione di vigilanza che dispone e sorveglia i pagamenti, gli acquisti, i cottimi, ecc, restando al delegato la parte tecnica del servizio e la cura che i lavori vengano eseguiti in regola d'arte e colla maggiore economia possibile.

Il sorvegliante, nel caso di esecuzione d'ufficio, è nominato dal prefetto, sentito il delegato stradale e l'ufficio del genio civile; è pagato dal delegato che riceve mensilmente i fondi dall'ufficio del genio civile.

Nel caso in cui al comune è lasciata la sua autonomia amministrativa, il sorvegliante è nominato dal comune, ma è pagato dal delegato che riceve i fondi dal sindaco.

La sezione delle strade obbligatorie terrà una contabilità generale d'entrata e uscita delle somme che riceve dalla prefettura per questi lavori, e un registro pei comuni dove terrà distinta la contabilità degli introiti e delle spese. Terrà pure un registro strada per strada dell'avanzamento dei lavori.

Bimestralmente trasmetterà alla prefettura il rendiconto diviso per comuni e gruppi colle relative situazioni d'avanzamento dei lavori, vi aggiungerà un prospetto riassuntivo delle spese e dei lavori eseguiti strada per strada da trasmettersi al ministero. Tanto le contabilità che le situazioni devono essere sempre riassuntive, cioè comprendere e le spese fatte e i lavori eseguiti dal giorno in cui questi si iniziarono fino alla data del dì in cui si chiude il rendiconto.

I lavori fatti negli anni precedenti e le spese fatte saranno riportate complessiva. mente, separate per mesi quelle dell'anno in cui si lavora.

Al chiudersi dei lavori l'ufficio sulla proposta del delegato sceglierà nel comune un capo operajo a cui consegnerà le opere fatte da mantenere dietro un corrispettivo da stabilirsi, e in base a condizioni speciali da determinarsi volta per volta, nelle quali oltre le prescrizioni per la detta conservazione, si porrà l'obbligo di riferire al delegato sui guasti di certa importanza, sui danni arrecati ai lavori dai comunisti o dai proprietari frontisti.

Questi lavori dovranno essere visitati tutti i mesi dal delegato o dall'ingegnere della sezione delle strade obbligatorie, ogni volta che per affari di servizio passa o può recarsi facilmente nel comune in cui si sono fatti e si conservano questi lavori.

Bimestralmente il delegato stradale informerà l'ufficio sullo stato di conservazione di questi lavori in ciascun comune, sui provvedimenti presi e disposizioni date per assicurarne la conservazione.

Quantunque nulla si innovi delle disposizioni in vigore circa al riparto delle spese di sorveglianza alle costruzioni, pure nella contabilità di queste spese si terranno distinte le due categorie seguenti:

Spese di sorveglianza nei comuni in cui si lavori con appalti o contratti privati, distinguendo anche in questi i comuni in cui l'opera del delegato è tecnica ed amministrativa, da quelli in cui quella dell'ingegnere e del delegato è tecnica soltanto; Spese fatte nei comuni in cui si lavora ad economia, suddivisa come la prima. Il delegato stradale ed il sorvegliante locale nei comuni in cui l'ingerenza loro si estende anche alla parte amministrativa, sostituiscono il comune nell'adempimento di T. XXV (6. DELLA SERIE 2."), 35

tutti gli incombenti prescritti dal regolamento in vigore per l'esazione dell'imposta delle prestazioni.

I certificati di pagamento di sussidio dello Stato per i lavori condotti d'ufficio sia in appalto che in economia vengono intestati al prefetto, e si unisce al primo certificato il decreto che ordina l'esecuzione d'ufficio.

Per la validità delle contravvenzioni dei terzi alle opere stradali e perchè si possa legalmente ripetere il riparo dei danni, il delegato ed il sorvegliante presteranno giu. ramento davanti al sindaco del comune, delegato dal prefetto, a forma dell'articolo 72 del regolamento di polizia stradale 15 novembre 1868.

[blocks in formation]

Per le disposizioni delle presenti norme spettando al sorvegliante, al delegato stra. dale, all'ufficio del genio civile ed alla prefettura l'esecuzione del regolamento sulle prestazioni d'opera, per ciò che riguarda l'esazione di questa imposta, spetta:

a) Al delegato di trasmettere all'ufficio del genio civile e questi al prefetto, perchè lo passi all'esattore con l'ordine dell'esazione, il prospetto di tutte le quote dei prestatari che optarono per la conversione in denaro (art. 20 del regolamento); – b) al prefetto, il determinare l'epoca nella quale si deve lavorare colle prestazioni (art. 25); - c) al prefetto, sentito l'ufficio del genio civile e il delegato stradale, a determinare la durata del lavoro giornaliero (art. 26); – d) al delegato stradale accordarsi con chi di ragione pel pagamento dei diritti di pedaggio dei prestatari (art. 27); − e) al delegato stradale l'esecuzione dell'art. 29; - f) al delegato la consegna dello stato settimanale al sorvegliante (articolo 31, e al sorvegliante l'esecuzione di detto articolo; – g) al sorvegliante l'esecuzione degli articoli 33 e 34; - h) al prefetto, sulla proposta del delegato, le nomine della commissione di cui all'articolo 37; i) al sindaco si devono sempre presentare le giustificazioni di cui all'articolo 38; 1) al delegato l'esecuzione dell'articolo 40. Ricevuta settimanalmente dal sorvegliante la nota dei mancanti, la trasmette all' ufficio del genio civile e questi alla prefettura, perchè, resa esecutoria col suo visto, la passi all'esattore per l'esazione. La prefettura può incaricare l'ufficio civile di corrispondere direttamente coll'esattore; - m) all'ufficio del genio civile, sentito il delegato stradale, l'esecuzione dell'articolo 42; n) al delegato l'esecuzione del l'articolo 43 che ne dà notizia al sorvegliante perchè ne curi l'esecuzione; - o) al delegato, assistito dal sorvegliante, l'esecuzione degli articoli dal 44 al 48 inclusivo; p) nell'articolo 49 l'ufficio del genio civile e la prefettura sostituiscono il sindaco; q) all'esecuzione dell'articolo 50 provvedono la prefettura e l'ufficio del genio civile, sentito il delegato stradale.

Pel direttore generale, BONINO.

Circolare del ministero dei lavori pubblici, in data 11 aprile 1876. Costruzione o sistemazione di strade comunali obbligatorie con lavori ad economia.

Nell'esecuzione della legge del 30 agosto 1868, ora che si iniziò in larga scala il periodo delle costruzioni, può darsi il caso in cui, per difetto di appaltatori o di cottimisti, non si possono appaltare le opere, e neppure concederne l'esecuzione a trattativa privata.

Quantunque io debba vivamente raccomandare che, studiate le cause di questo fatto, si tenti ogni mezzo per porvi riparo, pure quando ciò non è assolutamente possibile è giuocoforza il provvedere col sistema dei lavori ad economia.

In questo caso prego uniformare la gestione dei lavori alle norme, che qui unisco in un conveniente numero di esemplari, le quali ottennero l'approvazione del consiglio superiore dei lavori pubblici; la loro applicazione ritengo arriverà a disciplinare, e ad ordinare questo servizio in modo da diminuire d'assai gl'inconvenienti del sistema che si è costretti di adottare. Dopo un anno di esperimento, se sarà il caso, e dietro proposta delle prefetture, e degli uffici del genio civile, si potranno rendere definitive introducendo in esse quelle modificazioni ed aggiunte che l'esperienza dimostrerà necessarie per assicurare l'economico e regolare andamento del servizio, e il suo controllo rigoroso ed efficace.

Circolare del ministero delle finanze, in data 1 maggio 1876. Bollo e registro; atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori compiuti dai messi comunali.

Al seguito della legge sull'ordinamento giudiziariq del 23 dicembre 1875, n. 2839, e stata sollevata più volte la quistione, se e a quali tasse di bollo e di registro siano da assoggettarsi gli atti di esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori, allorchè, in dipendenza dell'articolo 175 di detta legge, codesti atti trovansi commessi agl' inservienti comunali.

La risoluzione adottata da questa direzione generale è stata sempre nel senso che gli atti esecutivi di cui si tratta, se affidati ai messi comunali, debbano compilarsi in foglio bollato da centesimi 10, perchè compresi nella disposizione dell'articolo 19, numero 4 della legge sul bollo, e non siano invece soggetti a registro, in quanto si trovano espressamente contemplati nell'articolo 143, num, 29 della legge 13 settembre 1874, num. 2076, niun riguardo avuto, in tal caso, alla risoluzione pubblicata sotto il numero 109, pag. 10 del volume IX della collezione demaniale, la quale aveva ragione di essere quando gli atti esecutivi delle sentenze dei giudici conciliatori dovevano compiersi esclusivamente dagli uscieri delle preture.

Circolare del ministero delle finanze, in data 1.0 maggio 1876. Soccorso ai naufraghi.

La Società italiana per provvedere al soccorso dei naufraghi, di cui è presidente onorario S. A. R. il principe di Savoja-Carignano, procede con esemplare e costante attività nell'opera pietosa che si è proposta, e già con lodevole sollecitudine e col concorso di benemeriti, a capo dei quali sono S. M. il Re e tutti i Principi della casa reale, va estendendo lunghesso le coste d'Italia la sua azione previdente ed utile. Ormai possiede quattro stazioni di soccorso a Porto-Levanto, a Sinigallia, ad Ancona, a Cetara-Landi. Fra breve altre due ne saranno istituite, l'una a Magnavacca, l'altra a Termini Imerese; ed è intenzione della Società di fondarne, appena ne abbia i mezzi, sul litorale veneto, sulle coste di Calabria ed a Catanzaro.

Sebbene, in forza dell' articolo 144 del vigente regolamento 13 novembre 1862, uno dei doveri delle guardie doganali di mare sia quello di prestare ogni possibile soc

corso ai legni di qualunque portata e bandiera ed ai loro equipaggi nei pericoli di naufragio, pure, volentieri aderendo al desiderio espresso dalla suddetta benemerita Società, si ricorda a tutto il Corpo delle guardie doganali di mare quest'obbligo del loro servizio, raccomandando agli ispettori e comandanti di luogotenenza di farlo in ogni circostanza osservare.

Siccome poi le stazioni di soccorso possiedono battelli di salvamento, che qualche volta, per speciali circostanze di tempo o di luogo, non è possibile di adoperare colla prontezza richiesta dall'urgenza del pericolo, mancando gli uomini che ne completino l'armamento, nulla si oppone a che, in questi casi eccezionali, e qualora non sieno compromessi i servizi di vigilanza doganale, le guardie doganali si prestino alle domande che venissero eventualmente dirette in tal proposito ai comandanti di luogotenenza o delle brigate.

La direzione generale delle gabelle terrà conto delle straordinarie ed utili prestazioni.

-

Circolare del ministero delle finanze, in data 4 maggio 1876. — Assistenza degli ufficiali della polizia giudiziaria nelle perquisizioni domiciliari per soggetto di contrabbando.

Fu proposto il quesito se gli alunni delle cancellerie di pretura possono assistere come uffiziali di polizia giudiziaria i reali carabinieri in una perquisizione domiciliare per sospetto di contrabbando.

L'articolo 57, ai numeri 2, 3 e 4 del codice di procedura penale, indica chiaramente e tassativamente quali sono gli uffiziali che esercitano la polizia giudiziaria e fra essi non annovera gli alunni di cancelleria, i quali non sono neppure compresi fra gli impiegati giudiziari, a mente dell'articolo 6 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865.

Perciò gli alunni stessi, giusta anche le dichiarazioni fatte dal ministero di grazia e giustizia, non possono assistere i reali carabinieri nelle perquisizioni domiciliari, perchè non avrebbero nè diritto nè autorità di compiere gli atti che unicamente sono attribuiti agli uffiziali di polizia giudiziaria, atti che nelle perquisizioni medesime possono essere necessari.

Circolare del ministero dell'interno, in data 6 maggio 1876. Vendita al minuto di vino da trasportarsi.

Venne nuovamente sottoposto al ministero il quesito, se si dovesse ritenere tuttora in vigore per le provincie di Lombardia e della Venezia la patente sovrana 28 maggio 1833, num. 15271-1961, del cessato governo austriaco, e per le antiche provincie le reali patenti del 14 agosto 1838, che imponevano l'obbligo ai cittadini di ottenere speciale permissione dalle autorità politiche per lo smercio al minuto di vino da trasportarsi.

Il ministero, presa in nuovo attento esame la vertenza ha considerato che la vigente legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1863, ha evidentemente inteso di provvedere, come infatti provvede sulla intera materia degli esercizi pubblici.

Che tali vendite al minuto di vino che non viene consumato sul luogo dello smer

cio, non sono contemplate dall'articolo 35 della succitata legge, e quindi non possono per niun conto essere ritenute come esercizi pubblici.

Che d'altro lato, lasciando sussistere le antiche disposizioni, che nelle provincie Lombardo-Veneto e Piemontesi sottoponevano a vincoli particolari siffatte vendite di vino, viensi necessariamente ad inceppare la libertà del commercio, e si crea a danno dei cittadini delle provincie stesse un diverso e più rigoroso trattamento in confronto dei cittadini delle altre parti del regno.

Per tali motivi il ministero, riconoscendo la necessità di stabilire una massima certa e fissa che regoli siffatta materia, dichiara doversi d'ora innanzi ritenere abrogate le disposizioni portate dalla predetta patente austriaca 28 maggio 1833 e reali patenti 14 agosto 1838.

Voglia la S. V. prendere notizia di quanto sopra e conformarvisi per l'avvenire, compiacendosi intanto assicurarmi del ricevimento della presente.

Pel ministro, LACAVA.

Circolare del ministero delle finanze, in data 6 maggio 1876. Interpretazione dell'articolo 50 del regolamento relativo al servizio di verificazione dei pesi e misure.

È sorta questione sul modo di interpretare l'articolo 50 del regolamento relativo al servizio dei pesi e delle misure approvato col regio decreto del 29 ottobre 1874, numero 2188 (serie 2.), circa all'obbligo delle amministrazioni governative di presentare all'uffizio di verificazione i pesi, le misure e gli strumenti da pesare di cui esse fanno uso, e sulla indennità spettante ai verificatori per le verificazioni da essi eseguite fuori dell'ufficio di verificazione.

Su tale quistione il ministero di agricoltura, industria e commercio, appositamente interpellato, dopo di aver sentito il consiglio di Stato, ha stabilito le seguenti massime che dovranno d'ora innanzi osservarsi in proposito.

I. Per l'indennità spettante ai verificatori dei pesi e delle misure non si può far distinzione tra verificazione periodica e verificazioni straordinarie compiute all'infuort della periodica, ed alle quali si accenna nell'ultimo alinea del succitato articolo 50 del regolamento. Coerentemente a tale principio è palese che anche per le verificazioni straordinarie richieste dalle amministrazioni dello Stato, ed eseguite dai verificatori nello stesso comune ove ba sede l'ufficio permanente o temporaneo di verificazione, non spetta all' uffiziale metrico l'indennità giornaliera di L. 8, ma solamente, ove ne sia il caso, il rimborso della spesa da esso sostenuta per il trasporto del materiale occorrente per eseguire la verificazione della quale fosse stato richiesto.

II. Per le verificazioni che possono occorrere in uffici governativi posti nel confi. nante territorio estero, come per le dogane di Modane, Ala, ecc., il verificatore non può pretendere se non l'indennità giornaliera di L. 8 pel numero dei giorni effettivamente impiegati, ed il rimborso delle spese di viaggio, non che quelle per il trasporto dei campioni pel solo tratto di strada posto fuori del territorio italiano..

III. Non può essere contravvenuto, neppure a favore delle amministrazioni gowernative, al disposto del 2 del più volte citato articolo 50 in quanto concerne la verificazione da eseguirsi sul luogo anzichè all'ufficio métrico, la quale è esclusivamente ristretta alle stadere a bilico ed alle stadere semplici di portata però superiore ai 50 chilogrammi.

« PrécédentContinuer »