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R. D. n. 3260, in data 26 luglio 1876. Testo unico delle leggi

sul reclutamento dell'esercito.

Pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'8 agosto 1876

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'articolo 17 della legge del 7 giugno 1875, num. 2532 (Serie 2."), di coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative al reclutamento dell'esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

E viste le leggi del 20 marzo 1854, num. 1676; del 19 marzo 1855, num. 680; del 12 giugno 1857, num. 2238; del 13 luglio 1857, num. 2261; del 28 luglio 1861, num. 305; del 4 agosto 1861, num. 137; del 24 agosto 1862, num. 767; dell'8 agosto 1863, num. 1391; del 20 marzo 1865, num. 2248, allegato B; del 29 marzo 1865, numero 2222; del 7 luglio 1866, num. 3062; del 27 maggio 1869, numero 5097; del 14 agosto 1870, num. 5797; del 19 luglio 1871, num. 349 (Serie 2.2); del 18 agosto 1871, num. 427 (Serie 2); del 6 febbraio 1872, num. 664 (Serie 2.); del 23 giugno 1873, numero 1404 (Serie 2.a); del 30 settembre 1873, num. 1591 (Serie 2.a); del 14 giugno 1874, num. 1973 (Serie 2.); e del 7 giugno 1875, num. 2532 (Serie 2.a),

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito rimane approvato il seguente testo:

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Art. 1. I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età. Raggiunta questa età cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del capo VI della legge 30 settembre 1873, numero 1591 (Serie 2.a) (V. a pag. 640).

Art. 2. I cittadini di cui nell'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale.

Art. 3. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far partedell'esercito:

1.0 I condannati:

a) Alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

b) Alla pena dell'ergastolo, ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del Codice penale

toscano.

2.o I condannati:

a) Alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro 2.o del Codice penale comune. Titolo 1.o, capo 1.o e 2.o.

Titolo 3.o, capo 2.o, sezione 1.2, e capo 3.o, sezione 7.a.
Titolo 4.0.

Titolo 7o, articoli 422, 424 e 425.

Titolo 8.o, capo 1.0.

Titolo 9°, capo 2., articoli 489, 491.

Titolo 10.o, capo 2o.

b) Alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2.o del Codice penale toscano.

Titolo 1o, capo 1.o e 2.o.

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Titolo 5.0, capo 3° B, articoli 169 e 194.

Titolo 5.o, capo 1.0, 2.0, 4.0 articoli 261, 262, 265 e capo 5.o. Titolo 6.o, capo 1.o, articoli 280, 281 e capo 2.0, articolo 300. Titolo 8.o, sezione 1.a, capo 1.o, sezione 2., capo 1.o e 3.o.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'esercito per decisione del Ministro della Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione. Art. 4. Non sono ammessi a far parte dell' esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

CAPO II. - Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di prima categoria di ciascuna classe.

Art. 5. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima quando lo esigano contingenze straordinarie..

Art. 6. Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 5 può essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di avere chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 7. Il cittadino soggetto alla leva non può recarsi all'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'articolo 175,

Art. 8. Il contingente d' uomini di prima categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito ed al corpo Reale fanteria marina è determinato con legge.

Gl'inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1.a categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3.a costituiscono la 2.a categoria.

Art. 9. Il ripartimento fra i circondari del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto Reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti, di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione di ogni mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla prima o alla seconda categoria.

CAPO III. Delle persone incaricate delle operazioni della leva.

Art. 12. Il Ministro della guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni, è in ciascun circondario, affidata al rispettivo prefetto o sottoprefetto.

Art. 13. Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili e correzionali, in conformità del seguente articolo 14, sono attribuite in ciascun circondario ad un Consiglio di leva.

Art. 14. Spetta ai tribunali civili e correzionali:

1:0 Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2.o Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3.o Pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 15. In ogni circondario un commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione del prefetto o sottopretto le varie incumbenze relative alla leva. Ve ne saranno due in quei circondari che contano una popolazione superiore a 250,000 abitanti.

Art. 16. Il Consiglio di leva è presieduto dal prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o, nel caso d'impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani dell'esercito delegati dal Ministro della Guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di prefettura faciente funzione di commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri Reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre, anche da un medico.

Art 17. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni. Qualora si trovino presenti quattro volanti, compreso il presidente, si astiene dal volare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli ufficiali presenti.

Art. 18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 175.

Il Ministro, sentito il parere d'una Commissione composta di un ufficiale generale, di due ufficiali superiori, e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

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Art. 19. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Art 20. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1.o I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un

corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, ditenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

2. I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

3. I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre e la loro madre abbia altrove domicilio;

4.o I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5.0 giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6 I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7.o I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel

comune;

8. Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva, il comune ov' esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21. I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati notoriamente di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; così pure vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore.

Art. 22. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'articolo 19, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 24. La Giunta municipale esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 23,

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