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numerevoli armenti, onde si dee conchiudere, che gli uomini sono fatti abbastanza, doviziosį per pagare multiplici produzioni assai più costose delle legna. Qui non soffermasi però il nostro Autore, e per tranquillare gli animi anche più timidi, prosegue osservando, che per molte guise si va all' incontro, all' incarimento della, legna 1. coll' adottare, metodi più opportuni ad economizzare il calore, che in vero viene co' nostri, usi attuali molto scioperatamente sciupato. 2. Colla ricerca or tanto trascurata de' surrogati, come sono la torba, la lignite, il carbone fossile, 3.o Colla più diligente coltivazione de' boschi, e le piantagioni ne' terreni incolti, di cui ve ne ha pure immensi tratti. 4.o Agevolando con nuove strade le comunicazioni colle provincie montanine, dove le legne si lasciano, perire per mancanza di compratori. 5.o Colle immense piantagioni, che si fanno ne' terreni coltivati, onde si popolano le siepi, le sponde de' canali, e de' fossi, le ripe delle strade ecc. (1)., 6. Col probabiie aumento delle foreste sui monti, e lungo i fiumi, che secondo l'Autore avrà luogo, quando i governi astenendosi da un'inutile ingerenza lascieranno consigliare i privati: dall' utilità propria, e dalla necessità delle cose,

Consacra il conte Michelini il secondo paragrafo a palesare il danno de' regolamenti sul governo de' boschi. Gli parve di trattar brevemente quest' argomento, poichè sono, caduti in totale discredito i regolamenti, a cui in passato si sono assogget tate le manifatture. Probabilmente si dimenticò p. e. che le arti di trarre e torcere la seta, e di conciar le pelli sono ancora in Pie

(1) Qui l'autore cita l'esempio dell'Inghilterra, dove le piantagioni sparse suppliscono alle foreste, e forniscono per tre quarti almeno, alle immense consumazioni di quella marina. Queste piantagioni sparse sono di grandissimo momento nell'Italia superiore, dove i terreni sono intersecati da una rete di canali irrigatori. Aggiungo di più, che il vedersi da noi trascurate in molti paesi le piantagioni a' confini de' campi, è lungo i fossi, dimostra, che il bisogno della legna è ben lungi dall' esser grande, e che la poca importanza di questa produzione è la vera causa della, negligenza agricola in questa parte.

monte sottoposte a regolamenti, e che alcuni, non saprei dire, se per reverenza alle cose antiche, o per interesse, li gridano utilissimi e santi. Accenna il Michelini come sovente i regolamenti forestali sono contrarj a' dettami dell' esperienza, e della scienza agricola, riprova le sanzioni penali, e loda il codice francese del 1827, che sciolse i boschi privati da' lacci, coi quali li vincolava l'ordinanza del 1669.

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Nel paragrafo terzo poi espone quando e come sia giustifi cato il diritto di martellatura, e nel quarto indica i casi speciali, in cui deve intendersi il dissodamento de' boschi per sostenere i terreni posti in pendìo, e le ripide coste de' colli e de' monti, per impedire gli scoscendimenti, per ripararsi dalle ava- : langhe e per altri motivi di pubblica utilità. — Termina consigliando di consultar l'opera del nostro Gauţieri. Dell'influsso de' boschi sullo stato fisico, e sulla prosperità delle nazioni, e quella del Castellani; Dell' immediata influenza delle selve sul corso delle acque.

Mi spiace di scorgere, che l'Autore dopo di avere condotto la sua scrittura applicando al suo argomento i più sani principj di pubblica economia, combattendo valorosamente la vecchia mania di sostituire l'ingerenza governativa all'operosità dell'interesse privato, siasi lasciato trascorrere ad accordare sover. chio arbitrio a quelli, che pure sotto un pretesto o sotto l'altro sagrificano ancor tanto volentieri alla detta manìa. È troppo vaga ed indefinita la massima, che si debbano assoggettare i boschi a vincoli tuttavolta che il vantaggio del dissodamento sia minore del danno, che ne può derivare a' terzi. Tanto più che l'Autore acconsentendo all' utilità de' boschi per antivenire la gragnuola, e scemare l'impeto e la grossezza della piena, ci trasporta nel tenebroso campo delle ipotesi, che si prestano sì facilmente alla presunzione di regolare i benefici movimenti della Le eccezioni al libero esercizio del dominio privato debbono essere poche, chiare e fisse, ed io credo, che in materia forestale debbansi ridurre a queste: 1. • Proibizione di in- ̧ cendiare i boschi. 2. Interdizione di dissodare quelli, che po

natura.

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sti in pendio, cagionerebbero degli scoscendimenti, o favorirebbero la caduta delle avalanghe. 3.o Dritto di martellatura in favore della marina assoggettato alle condizioni necessarie per escludere l'abuso di questa vendita forzata.

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Sarebbe stato desiderabile, che il conte Michelini avesse trattato anche della libera estrazione della legna all'estero. Era soggetto degno dell' amore che egli professa al ben pubblico. Anche qui l'eceezione che si fa è quella dell'incarimento della legna. Si vuol promovere la produzione de' boschi, si vuol incoraggiarne la diligente coltivazione, e si toglie l'unico stimolo delle speculazioni, l'utilità. Sono veramente singolari i delirj della razza umana! Or si sottopone il possidente ad un' imposta verso il cousumatore, ora i consumatori verso i possidenti, ora gli uni e gli altri verso i manufatturieri, e non si fa che angustiare e tormentare il prossimo. Dico sottoporre ad imposta perchè qualunque protezione ad un ramo d' agricoltura, d' industria o di commercio si risolve in un'imposta o sul produttore, o sul consumatore. Voi proteggete il costruttore di case il fabbricatore di mobili, vietando di vendere la legna a miglior mercato fuori Stato, e private così il possidente di un giusto compenso per avvantaggiarne il consumatore. Voi proteggete il produttore di cereali, vietando l'introduzione delle biade estere, e fate pagare al consumatore un' imposta che equivale alla differenza tra il valor del grano in paese, e quello del grano estero liberamente introdotto (1). Voi proteggete il torcitore della seta in danno del filatore e del coltivatore de' bachi. Voi proteggete i manufatturieri in danno de' consumatori e del commercio. La vostra protezione insomma è una mano che porge da un lato e rapisce dall' altro: è una sferza che colpisce quegli stessi che volete difendere e favorire.

G. Giovanetti.

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(1) La legge che costringe i possidenti a mantenere i boschi, riesce in perfetta contraddizione con quella che incoraggia co' dazi delle biade il possidente a produrre cereali; ma di questo in altre prossimo articolo.

Discussione giuridica ed economica del così detto diritto francese di martellatura degli alberi da costruzione per la marina; di G. D. ROMAGNOSI (1).

I.

Ahe cosa è questo diritto di martellatura? Un' autorità fiservatasi dalla pubblica Amministrazione di fare ovunque imprimere un marchio su quegli alberi che a suo avviso sembrano acconci alle navali sue costruzioni. A che si riduce questo diritto? Primo ad un sistematico sequestro fatto delle piante a beneplacito del fisco, e indi ad una spropriazione forzata, sotto pretesto del servizio della militare marina. Qual è il titolo suo giustificativo? quello in causa di pubblico servigio.

Ma ben considerando la verità della cosa, forsecchè la martellatura suddetta può essere giustificata, o non piuttosto ripugua ad ogni legge di giustizia e di pubblica economia? Egli è poi vero che nella martellatura concorrano i requisiti onde obbligare un proprietario a cedere le date piante ? Quali esser possono questi requisiti ?

Quelli che furono detti di pubblica e dimostrata necessità. Dico di necessità e non di utilità. Sotto il largo significato di utilità entra anche il comodo e tutte quelle altre mire che la logica capricciosa degli interessi e del predominio suole porre avanti. Ma nel conflitto della reale proprietà privata non si può far valere mai fuorchè la necessità, o di difendersi, o di assicurarsi contro un male o un danno che colpirebbe lo stesso proprietario. Questo importa un dovere pubblico naturale di provvedere al dato bisogno e di far

(1) Dopo l'articolo luminoso di Giuseppe Sacchi inserito a proposito dell'opera di Michelini nel Volume XXXV pag. 189-199 di questi nostri Annali, crediamo alla discussione economica di soggiungere la giuridica senza della quale ogni conclusione economica rimane incompleta.

Romagnosi.

fronte a date emergenze. Qui il diritto è figlio di un dovere legittimo e necessario; e questo diritto non è che il mezzo indispensabile della soddisfazione dello stesso dovere pubblico suddetto. In questa formola che cosa si inchiude?

In linea di ragione essa esprime il titolo fondamentale unico di ragion necessaria. In linea di economia, e di mo. rale vi dice che il bisogno pubblico deve essere di tale natura e gravità pubblica che ogni uomo ben illuminato sul suo tornaconto dovrebbe spontaneamente preferire la spropriazione mediante indennizzazione, alla conservazione della sua proprietà. Ciò si risolve in sóstanza in una vendita comandata dalla legge fondamentale della sociale convivenza, dalla quale risulta il meno danno possibile del privato che sembra obbligato ad un sagrificio, Senza questo nesso la parola di pubblica utilità presenta un astrazione smentita dal fatto ed un senso spogliativo dei nativi diritti dell'umanità. La legge sociale non è legge di lesione o di perdizione della proprietà del cittadino, ma legge di protezione e di ajuto all'individuale impotenza, e quindi non permette di restringere, ma comanda di giovare ad ampliare e ad assicurare le proprietà. Per la qual cosa i così detti privati sagrificj sono mezzi necessari per questa ampliazione e sicurezza, la quale larghissimamente ricompensa il preteso sagrificio, il quale se fatto non fosse apporterebbe mali gravissimi a quello stesso che lo ricuso

Per la qual cosa in punto di spropriazione forzata per causa pubblica tutti i maestri di diritto naturale pubblico richiesero non l'utilità ma la necessità. GROZIO parlando delle cose altrui di uso innocuo, disse quanto segue. » Non enim par hic » necessitas requiritur ut in re aliena arripienda. Più sotto soggiunge. » Ad sua autem vendenda non aequum jus est: nam cuique liberum est statuere quid velit acquirere vel non (De jure Belli et Pacis lib. 11 cap. 11. §. XVII. xx).

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Il VATTEL nel suo trattato du droit des Gens lib. 11. cap. 7X. § 119 scrive quanto segue. » On appelle droit de necessité » le droit que la necessité seule donne à certains actes d'ail,

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