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1718 questa lite o contestazione dovrà decidersi prontamente dai Consoli, Agenti, ed Interpreti. E se alcun suddito Cesareo per qualunque cagione avesse a comparire dinanzi un Giudizio Ottomano, egli non sarà tenuto di presentarsi assente l'Interprete al predetto Giudizio; i mercanti Cesareo- Regj, in qualunque luogo dell' Impero Ottomano essi vadano, saranno esenti dalle esazioni di regali da parte dei Governatori, Giudici ed altri officiali delle provincie, 0 dei commandanti dello stesso Impero, e non saranno per questa cagione in alcun modo molestati.

ART. VI. Se la Porta Ottomana volesse per la sicurezza e tranquillità de suoi sudditi e mercanti costituire per il disprigo dei loro necessarj affari dei Procuratori o così detti Sciàh-Bender nelle possessioni Cesareo-Regie, Essa ne avrà la libertà, e dalla Corte Imperiale si daranno agli officiali di Sua Sacra Romana Cesareo-Regia Maestà, di qualsiasi condizione, gli ordini necessarj, acciochè nei luoghi, ove il bisogno del commercio lo richiede, i predetti Procuratori muniti del diploma Ottomano, vengano protetti, e non siano molestati in alcun modo; e se un qualche mercante Turco avesse a morire, il più volte menzionato Procuratore Ottomano prenderà in custodia i beni da quello lasciati.

ART. VII. Nessun Ministro, e Funzionario dell' Impero Ottomano negherà ai bastimenti forniti di bandiera o fiammola e di lettere patenti Romano - Cesareo-Regie, che approdano in qualche porto Turco, la libertà di gettarvi l'ancora e restarvi, di partire, di caricare, o di esportare delle merci.

ART. VIII. Alle navi Imperiali, che si trovano in pericolo in forza delle onde del mare e delle tempeste, i marinaj Ottomani ed altre persone esperte nelle cose di mare, che si trovano in quelle vicinanze, dovranno prestar assistenza, e nel caso che qualcuna delle predette navi avesse a naufragare, le merci gettate sulla riva dalle onde si consegneranno intatte ai Ces. Reg. Consoli, che si trovano nei luoghi più vicini.

ART. IX. Per la ragione, che i Maltesi ed i pirati girovaghi sul Mar Mediterraneo avessero recato danno ai Turchi od altri sudditi dell' Impero Ottomano, non și molesteranno in verun modo i mercanti Cesareo-Regj, nè le loro navi.

ART. X. I mercanti sudditi della Porta Ottomana, qualora montino sopra bastimenti Cesareo - Regj, o vogliano caricarvi delle mercanzie od altri oggetti, saranno tenuti a pagare i medesimi diritti, che da loro esigono gl' Inglesi, Francesi ed Olandesi.

ART. XI. I bastimenti dei mercanti Cesareo-Regj non si

costringeranno per forza al trasporto nè di truppe Ottomane, nè 1718 di altri oggetti di pubblica ragione.

ART. XII. Allorchè le navi da guerra di ambi gl' Imperi s'incontrano in mare, e viene riconosciuto, quali esse sieno, da ambe le parti sarà fatta dimostrazione d'amicizia coll' inalberare e spiegare le bandiere o fiammole.

ART. XIII. I sudditi Cesareo-Regj avranno la libertà di recarsi, o per oggetti di commercio o a cagione di pellegrinaggio in qualunque luogo delle possessioni Ottomane, e di viaggiare quà e là senza impedimento, ed affinchè non sia loro in alcun luogo o viag`gio recata molestia dagli esattori del tributo o da altre persone, saranno loro date dalla Porta Ottomana delle rigorose lettere patenti.

ART. XIV. Gli Ebrei non si permetteranno menomamente d' ingerirsi negli affari dei mercanti Imperiali, nè di fare con un diploma dell' Impero Ottomano o con qualche altra potente intercessione da mediatore, chiamato volgarmente sensale o Unterhändler, se non vengono ammessi a tal servigio di spontanea e libera volontà dai mercanti Cesareo - Regj. Se però gli Ebrei a cagione che non vengono chiamati al prefato servigio di sensale tentassero di perfidamente cospiare e di cagionar danno ai mercanti Cesareo-Regj, essi saranno puniti rigorosissimamente per statuirne un esempio ad altri.

ART. XV. Onde evitare i dissidj e le inconvenienze, che per lo più sogliono nascere fra diverse nazioni, sarà dalla Porta Ottomana ad istanza del Ministro Imperiale residente presso la stessa assegnato ai mercanti Cesareo-Regj verso prestazione del consueto censo un locale proprio e comodo, chiamato Chan, onde deporvi e conservarvi le loro mercanzie.

ART. XVI. Se un domestico de' Ces. Reg. Consoli, ViceConsoli, Agenti, Interpreti ecc. o qualcuno fra i mercanti venisse accusato d'aver abbracciato la religione maomettana per odio di alcuno o per mala intenzione, questa accusa sarà tenuta per invalida e vana, fino a tanto che un tal uomo spontaneamente e deliberatamente professi il Maomettanismo in presenza del Ces. Reg. Interprete; un tal cambiamento di religione non gli potrà però servire di pretesto, ma in caso che avesse dei debiti sarà costretto e forzato a pagarli.

ART. XVII. Se un qualche mercante o suddito di Sua Sacra Ces. Reg. Maestà si trovasse sopra un bastimento di pirati, allorquando la nave viene presa, ed i pirati sono condotti nella schiavitù, egli non sarà fatto prigione, ma lasciato in libertà.

ART. XVIII. Se quest' alma Pace ed amicizia conchiusa fra i

1718 due Serenissimi e Potentissimi Imperatori si cangiasse in inimicizia (lo che Dio tenga lontano), tutti i sudditi che si trovano sui fiumi, sulle terre o sui mari d'ambi gl'Imperi ne saranno avvertiti a tempo, affinchè dopo avere incassati o pagati i debiti possano salvi ed inviolati uscire dai confini coi loro beni.

ART. XIX. I mercanti Persiani che dall' Impero Cesareo Regio vogliono venire sul Danubio ai confini Ottomani, dopo avere oltre l'imposta chiamata Restiè, pagato una volta e nel modo usato alla dogana Ottomana il 5 per 100, e ricevuta dai doganieri la bolletta sopra il dazio pagato, no soggiaceranno più in nessun luogo al pagamento d'un ulteriore portorio; similmente quelli che dalla Persia desiderano dirigersi alle possessioni Cesareo-Regie attraversando i confini Ottomani, dopo avere pagato una volta sul Mar Nero o sul Danubio i 5 per 100, non saranno molestati con un ripetuto pagamento di dazio.

ART. XX. Gli articoli del presente Trattato di commercio, che dai Commissarj di ambe le Parti, muniti di Pienipoteri e dei Mandati fu segnato e corroborato di proprio pugno e coi proprj sigilli, si osserveranno in avvenire santamente e religiosamente, e non saranno pregiudicati in alcun modo da verun Mandato emanato dall' uno o dall' altro Impero; i prefatti Commissarj si obbligano infallibilmente e promettono di effettuare che il predetto Trattato sia ratificato da ambe le L. L. Maestà Imperiali entro lo spazio di 30 giorni a contare dal tempo della sottoscrizione. Acciochè finalmente le stipulazioni commerciali conchiuse in questi 20 articoli ed accettate da ambe le Parti, vengono osservate inviolatamente col dovuto e sommo rispetto, il Signor Deputato Ottomano in forza della facoltà Imperiale concessagli, mi ha consegnato uno Stromento redatto in lingua Turca, sottoscritto, legittimo e valido, ed io pure in forza del mio Mandato e Pienopotere gli ho consegnato vicendevolmente questo Trattato di commercio in lingua latina firmato di mia mano e col mio proprio sigillo, quale Stromento legitimo e valido. Fatto presso Passaroviz, il giorno 27 di Luglio l'anno 1718.

(L. S.)

Anselmo Francesco de Fleischmann.

Essendochè il predetto Trattato di commercio e di navigazione, quale si legge qui scritto ed inserto parola per parola, fu conchiuso per Nostro Mandato dietro il colloquj egualmente intavolati a quest' uopo presso Passaroviz, Noi dietro matura e diligente considerazione lo approviamo in tutti e singoli i punti ed articoli in ogni miglior modo e forma e per certa

Nostra scienza da parte Nostra lo ratifichiamo e confermiamo, e 1718 lo dichiariamo adesso e per l'avvenire come ratificato e fermo in virtù del presente, e promettiamo colla Nostra I. R. parola per Noi ed i Nostri Eredi e Successori che Noi osserveremo, adempiremo e manderemo ad esecuzione tutti e singoli quei punti con fermezza e lealtà e vogliamo e ecretiamo, che si osservino ed adempiano intieramente nello stesso modo dai sopradetti Nostri Eredi e Successori, e non permetteremo che da parte Nostra o da altri sia contravenuto in qualsisia modo, e per qualunque ragione al summenzionato Trattato di commercio e di navigazione, escludendo ogni mala intenzione e frode. In testimonianza e fede di tutto ciò abbiamo fatto appendere a questo Diploma segnato di Nostra mano il Nostro Sigillo Imperiale. Dato nella Nostra Città di Vienna, il giorno 16 del mese di Agosto, l'anno 1718, il 7mo del Nostro Regno in Germania, in Ispagna il 15to ed in Ungheria e Boemia l'ottavo.

(L. S.)

Carlo.

P. Eugenio di Savoia.

Per ordine speciale di S. I. R. e Catt. Maestà
Antonio Giuseppe di Öttl.

2.

18 Septembre 1739.

Traité définitif de Paix conclu à Belgrad le 18 Septem- 1739

bre 1739.

(Raccolta dei Trattati colla Porta Ottomana,

Vienna 1844, p. 32.)

Trattato definitivo della Pace, di Belgrado, conchiuso li 18 Settembre 1739.

ART. XI. I mercanti d'ambi le Parti eserciteranno liberamente, sicuramente e pacificamente il commercio negli stati dei due Imperi, ed ai sudditi e mercanti delle provincie soggette all' Imperatore dei Romani, di qualunque nazione siano, sarà permesso pacificamente l'ingresso e la sortita nei Regni e nelle Provincie Ottomane, per terra e per mare coi proprj bastimenti, nel modo finora usato, sotto la bandiera e colle lettere patenti

1739 Romano-Cesaree; sarà loro libero il comperare ed il vendere, e quando avranno pagati i dazj, che si solevano pagare finora, non saranno in alcun modo molestati, ma al contrario protetti; in guisa chè, qualunque favore fosse concesso negli Stati dell' Impero Ottomano ad altri sudditi di nazioni Cristiane libere da tributo, ancorchè fossero le più amiche, in ispecie ai Francesi, Inglesi ed Olandesi, lo stesso sia da riputarsi come parimente concesso e confermato ai mercanti Romano - Cesarei, dovendo essi godere e profitare del medesimo vantaggio e della medesima sicurezza. Reciprocamente i sudditi ed i mercanti dell' Impero Ottomano, allorchè entrassero nei confini delle terre e degli stati soggetti all' Augustissimo Imperatore dei Romani, saranno trattati in modo non dissimile, e se vi esercitassero il commercio, saranno in ogni occorrenza protetti e difesi.

Sarà seriamente ingiunto agli Algerini, Tunesini, Tripolitani ed altri, a cui fosse necessario ordinarlo, di non contravvenire d'ora innanzi in alcuna cosa alle condizioni di pace ed ai Patti conchiusi separatamente.

Saranno anche tenuti in freno gli abitanti del castello di Dulcigno situato sulla riva del mare, e gli altri sudditi dell' Impero Ottomano abitanti in quelle parti, acciochè d'ora innanzi non esercitino il corso, nè infestino le navi dei mercanti o rechino loro danno, e dopo avere loro tolte le barche, fregatte ed altri bastimenti da corso, sarà loro proibito di fabbricarne di nuove; dimodochè ogni qualvolta tali corsari osassero contravvenire in qualsiasi maniera alle capitulazioni della pace, dopo aver loro fatto risarcire i danni e mettere in libertà i prigionieri, sarà proceduto contro di essi severamente a rigor delle leggi.

ART. XII. Riguardo al commercio della Persia fu convenuto nel modo seguente, che sia permesso ai sudditi dell' Augustissimo Imperatore dei Romani verso la corresponsione dei dazj menzionati nell' articolo precedente d'esercitare il commercio in Persia per il Danubio ed il territorio Turco; istessamente i mercanti Persiani, si quando vengono in Turchia dagli Stati Romano - Cesarei, come allorchè dalla Persia passano attraverso il territorio Ottomano negli Stati Romano - Cesarei, tostochè avranno pagato tanto il dazio nella misura del 5 per 100 quanto l'imposta, volgarmente chiamata Restiè, non saranno da assoggettare sotto alcun pretesto ad altri aggravii od esazioni.

ART. XXIII. Questo armistizio ha da durare e sarà esteso, piacendo a Dio, a 27 anni consecutivi, a contare dal giorno, nel quale ne avrà luogo la sottoscrizione, e spirati questi anni od

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