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1852

E coi debiti riguardi allo scopo precipuo del presente trattato, che è la libertà del commercio, e premessi gli opportuni concerti, potrà ciascuno degli Stati contraenti adottare sul proprio confine quei regolamenti che ritenesse indispensabili alla sua interna sicurezza nei riguardi di polizia, di censura e di salute publica.

ART. III. I sudditi di uno dei tre Stati contraenti che si recassero nel territorio di alcun altro degli Stati medesimi con mostre o campioni, o per cercare lavoro, o per acquistare merci ad uso dei loro esercizi, o per trafficare ai mercati od alle fiere, saranno parificati ai sudditi dello Stato in cui entrano, senza che quindi abbiano ad essere assoggettati a nuova tassa, ogniqualvolta per l'esercizio del loro commercio, mestiere od arte la avessero già corrisposta allo Stato cui appartengono.

Con ciò bene s'intende per altro di favorire unicamente il commercio ed il domicilio precario, poichè ove si trattasse di attivare nel territorio dell' altro Stato negozii stabili di vendita all' ingrosso od al minuto o fabbriche od officine di qualunque specie, tornerebbe indispensabile conseguire il permesso dell' Autorità locale, ed assoggettarsi alle discipline amministrative vigenti nello Stato medesimo. Così pure non vengono con ciò alterate le esistenti disposizioni di polizia, cui potessero andare soggetti gl' individui suenunciati nella loro qualità di viaggiatori e stranieri.

ART. IV. I navigli e le merci appartenenti ai sudditi dei Ducati di Modena e di Parma godranno ai porti ed approdi austriaci, come pure i navigli e le merci appartenenti ad individui austriaci o parmigiani godranno alle spiaggie di Modena, i diritti accordati ai navigli ed alle merci della nazione rispettivamente la più favorita.

Le disposizioni vigenti nell' Impero Austriaco, relative alle spedizioni per mare da una parte all' altra del territorio doganale con esenzione dal dazio per prodotti indigeni o merci estere importate regolarmente per consumo, s'intendono estese anco alle spedizioni che avvenissero per simili oggetti dall' uno all' altro degli Stati collegati, attraversando il mare.

ART. V. Le monete d'oro e d'argento verranno accettate dalle publiche Casse dei tre Stati collegati secondo le rispettive attuali loro tariffe annesse al presente trattato in allegato A, le quali rimaranno invariabili fino a che una Commissione, da nominarsi in via ministeriale dopo le avvenute ratificazioni, e composta di un incaricato per ciascuno dei tre Stati, avrà determinato entro tre mesi dalla sua riunione una tariffa uniforme di ragguaglio, basata sopra i veri rapporti dell' intrinseco valore delle rispettive monete. Ogni altra moneta non sarà ricevuta che in quello Stato in cui abbia corso

legale e colle limitazioni ivi stabilite. E tutte le volte che alcuno 1852 degli Stati contraenti, usando del diritto regale di battere moneta sua propria, si attenesse ad un nuovo sistema monetario, allora dovrà pure convocarsi apposita Commissione per fissare il ragguaglio di questa moneta colle preesistenti.

ART. VI. La lega doganale non porta mutazione alle leggi ora vigenti nel Regno lombardo-veneto e nei Ducati sulla verificazione delle materie e dei lavori d'oro e d'argento; tali oggetti pertanto, quando in uno dei tre Stati abbiano debitamente riportato il bollo di garanzia ivi prescritto, potranno circolare liberamente in tutto il territorio doganale comune, senza venire assoggettati ad un secondo assaggio od a pagamento di ulteriori diritti.

In ognuno dei tre Stati saranno publicate le tabelle di ragguaglio dei titoli e dei segni delle garanzie vigenti negli altri due.

La Commissione però, di cui al precedente articolo, si occuperà di concertare una proposta di legge comune di garanzia pelle materie e pei lavori d'oro e d'argento nel Regno lombardo-veneto e negli Stati ducali.

ART. VII. In quei luoghi dove il Governo di Modena non avesse Consoli proprii, e quello di Parma o non ne avesse di proprii o non fosse rappresentato dai Consoli di Sua Maestà il Re delle due Sicilie, assumeranno i Consoli austriaci la protezione dei sudditi di Modena e di Parma, ed eserciteranno sui medesimi la giurisdizione in eguale estensione e nella stessa guisa come sopra individui austriaci, corrispondendo pei primi coi rispettivi Ministeri degli affari esteri.

ART. VIII. Vengono tolte tutte le differenze che finora sussistettero nell' Impero austriaco e nei due Ducati fra gli abitanti dell' uno e quelli degli altri Stati collegati relativamente al pagamento di gabelle alle barriere, ai ponti, alle chiuse, ai passi, su canali, fiumi, torrenti ed altre acque, o riguardo al compenso per l'uso di publici magazzini, bilancie, argani ed altri apparati.

Un aumento delle gabelle od il traslocamento, per altra causa che per forza maggiore, dell' ufficio di percezione, od un accrescimento dei diritti per l'uso dei publici magazzini, bilancie, argani ecc. non potranno nel Regno lombardo-veneto e negli Stati ducali venire determinati che di comune consenso fra i tre Stati collegati.

ART. IX. Sotto l'osservanza del prescritto all' articolo antecedente i navigli delle alte parti contraenti saranno abilitati a navigare anco in quei confluenti del Pò e tratti di confluenti che scorrono non in confine ma per entro degli Stati predetti, godendo delle mede

1852 sime facilitazioni accordate ai navigli degli Stati di cui battono le

acque.

ART. X. I Ducati di Modena e di Parma adottano le seguenti leggi austriache :

a) la tariffa daziaria generale 6 Novembre 1851 e quella dei diritti accessorii del 1838, colle relative variazioni ed istruzioni;

b) il regolamento pelle dogane e privative dello Stato 11 Luglio 1835, insieme alle posteriori leggi doganali, alle relative norme ed istruzioni ed alle leggi sulle marche ufficiali e private delle merci ;

c) la legge penale finanziaria 11 Luglio 1835, insieme alle variazioni, istruzioni e norme che vi si riferiscono, per quanto risguarda le contravvenzioni alle leggi accennate ad a), b), e), f);

d) le disposizioni organiche e di servizio della guardia di finanza che si contengono nel regolamento attivato il 1 Agosto 1843, e le relative variazioni;

e) la Patente Sovrana 6 Settembre 1850 sul bollo delle carte da giuoco, dei calendarii, delle gazzette e degli annunzii, e le posteriori variazioni;

f) la Sovrana Risoluzione 12 Novembre 1849 sulla imposta dello zucchero indigeno, e successive variazioni.

E nello adottare le suaccennate leggi convengono le alte parti contraenti su alcuni dazii differenziali, su alcune riserve e su varie altre modificazioni regolamentarie richieste dalle circostanze degli Stati ducali.

Le leggi di cui sopra, i dazii differenziali, le riserve e le modifificazioni convenute vengono dettagliatamente indicate e specificate in apposito allegato B.

Coll' entrare in attività nei Ducati le leggi, i regolamenti suindicati e le concertate loro modificazioni rimangono abrogate tutte le disposizioni Ducali contrarie alle medesime; ritenuto che anco le Intendenze ducali di finanza, per quanto riguarda l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti summenzionati, si atterranno alle istruzioni ed alle massime che regolano l'istituzione, il procedimento e le facoltà delle Intendenze di finanza nel Regno lombardo-veneto.

In quanto poi all' esecuzione della Patente Sovrana 6 Settembre 1850 resta convenuto, che le carte da giuoco, i calendarii, le gazzette e gli annunzii, pei quali fosse stata pagata l'imposta in uno

degli Stati contraenti, non possano venir usati o messi in commercio 1852 in altro degli Stati medesimi, senza essere primo assoggettati al nuovo pagamento della intiera imposta a favore dell' Erario di quello Stato in cui si trasportano.

ART. XI. Nell' adozione della tariffa daziaria generale, di cui al precedente articolo X, quale tariffa comune dei tre Stati collegati, convengono le alte parti contraenti che il ducale Governo estense mantenga la sua speciale tariffa dei dazii d'uscita dei marmi dell' Oltrapennino estense del 1 Maggio 1852, e che resti in facoltà del Governo stesso anche di variarla a seconda delle circostanze.

Il prodotto dei suddetti dazii verrà riservato ad esclusivo profitto dell' Erario modenese, e quindi eccettuato dalla condivisione, di cui all'articolo XVIII, a compenso di quelle facilitazioni daziarie che sono reclamate dalle particolari condizioni economiche e topografiche dell' Oltrapennino e di altre provincie estensi.

In conseguenza di ciò il Governo di Modena rimarrà in facoltà di determinare gli oggetti e le quantità dei medesimi, per cui nelle misure che ritenesse opportune troverà di accordare ribasso od esenzione pei dazii d'introduzione, semprecchè per altro:

a) si dia debito in faccia alla lega degli interi dazii fissati nei sin-
goli casi dalla suddetta tariffa accettata come comune;
b) le quantità dei grani da introdursi annualmente con dazio di-
minuito nell' Oltrapennino non eccedano i 40.000 quintali me-
trici; quelle del vino gli 8.000 quintali metrici e quelle del ferro
greggio o mezzo lavorato i 1.200 quintali metrici; riguardo alla
introduzione dei quali oggetti con dazio favorito vennero es-
pressi gli opportuni concerti nella Sezione c) dell' Allegato B;
c) e che per facilitazioni oltre quelle indicate ad b), concorra il

consenso delle altre parti contraenti, le quali si obbligano a
darlo, le quante volte la misura da adottarsi non sia per pre-
giudicare gl' interessi agricoli, industriali e commerciali degli
altri Stati collegati.

Con tutto ciò pei marmi dell' Oltrapennino estense che fossero diretti al territorio doganale di altro degli Stati contraenti e destinati agli usi del medesimo, quando entro sei mesi dalla spedizione siane constatato regolarmente l'arrivo al luogo di destinazione e l'impiego, non verrano dal Governo di Modena percetti i dazii d'uscita, che in qualunque caso si saranno dovuti garantire pei marmi stessi all'atto di lasciare il territorio di loro origine. E questa esonerazione, che col presente trattato s'intende convenuta pel territorio doganale austriaco e per lo Stato di Parma, non sarà il Governo di

1852 Modena tenuto ad accordarla ad alcun altro Stato a cui per successivi trattati o convenzioni venisse estesa la ora stipulata lega doganale.

ART. XII. I Ducati di Modena e di Parma convengono pella fissazione, lungo il loro confine verso gli Stati non collegati e verso il mare, di un circondario confinante, tracciato in analogia a quello che sussiste nel Regno lombardo-veneto. Convengono pure che la direzione delle strade doganali, le stazioni degli Ufficii esecutivi e di controllo, la pianta morale dei relativi impiegati ed i loro stipendii, quella della guardia di finanza e corrispondenti emolumenti, la distribuzione di quest'ultima, l'organizzazione delle Intendenze e dei Giudizii di finanza si conformino alle leggi adottate e stieno essi pure in armonia con quanto è in vigore nel Regno lombardo

veneto.

L'Allegato C specifica dettagliatamente tutto ciò che nel presente articolo è convenuto, e contiene le analoghe dichiarazioni anche pel Regno summentovato.

ART. XIII. Saranno conservati gli attuali prezzi dei sali vigenti nel Regno lombardo-veneto e nei due Ducati, colle eccezioni sussistenti a favore dell' Oltrapennino estense e parmigiano, a tenore delle tariffe specificate nell' Allegato D. Ciò nulla ostante rimarrà in facoltà di ciascuno Stato di modificare la propria tariffa, purchè avuto riguardo alle singole qualità dei sali, non ne abbassi i prezzi al dissotto di quelli che sono ora stabiliti pelle Provincie lombarde, da ritenersi come normali. Ognuno dei tre Stati si obbliga inoltre di non appaltare per la durata della lega l'esercizio di tal ramo di privativa.

E poichè il contratto conchiuso nel 21 Febbrajo 1850 dal ducale Governo parmigiano col Conte Luigi d'Adhemar per l'appalto delle saline del Salsomaggiore e delle altre sorgenti saline del territorio parmense risguarda semplicemente la produzione e somministrazione del sale allo Stato, così non sarà il contratto medesimo a considerarsi colpito dal suespresso divieto, qualora il ducale Governo parmigiano si obblighi a modificarlo in guisa :

a) che il sale prodotto dalle saline appaltate al Conte d'Adhemar superiore al bisogno del Ducato di Parma, e non richiesto da alcun altro degli Stati contraenti, non possa dal concessionario essere venduto che all'estero, e non mai in alcuna parte del territorio degli Stati collegati o di quelli Stati che si collegassero in seguito;

b) che egli tanto nell'interno del suo stabilmento, come nel trasporto del sale da lui ritratto si sottoponga a quelle misure di

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