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Qualora vi siano più richiedenti, la ripartizione sarà fatta pro rata; ed ove alcuni di essi non dimostrino di poter disporre della quota loro spettante, le differenze andranno ad accrescere le quote degli altri.

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Art. 5. Entro la prima metà del successivo mese di gennaio, sarà stabilito, con decreto del Governatore della Colonia, il reparto definitivo per l'assegnazione delle singole quote, a norma dei precedenti articoli.

Detto decreto verrà pubblicato sul Bullettino ufficiale della Colonia e sulla Gazzetta ufficiale del Regno.

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Art. 6. In base al decreto d'assegnazione, sarà rilasciato ai singoli produttori, secondo l'annesso mod. A, il certificato di origine prescritto dall'art. 3 della legge per la quantità da esportarsi, a mano a mano che debba effettuarsene l'esportazione ed entro i limiti della quota a ciascuno assegnata, salvo le opportune verifiche circa la sussistenza e l'identità del prodotto.

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Art. 7. Coloro che abbiano altrimenti disposto delle quantità loro assegnate sia destinandole al consumo interno, sia esportandole con diversa destinazione, dovranno darne avviso non più tardi del 30 settembre successivo alla data del decreto d'assegnazione, sotto pena di essere esclusi nel seguente anno dal reparto. Le quantità corrispondenti saranno assegnate con decreto suppletivo nel modo indicato nel precedente art. 4.

Le quantità che non risultino introdotte in Italia al 31 dicembre successivo alla data del decreto di assegnazione resteranno decadute dai benefici di cui all'art. 1 della legge, nè potranno più concorrere al reparto del contingente relativo al seguente anno.

Art. 8. Coloro che intendano esportare i prodotti indicati nell'art. 2 della legge dovranno farne domanda al Governo della Colonia.

Le domande dovranno contenere la dichiarazione che la

merce è di origine eritrea, indicandone la qualità, la quantità, il luogo di produzione e tutte le altre notizie occorrenti a stabilirne la provenienza.

In seguito agli opportuni accertamenti, ove risulti che il prodotto è originario della Colonia, sarà rilasciato ai richiedenti il certificato di origine secondo l'annesso mod. B.

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Art. 9. I certificati di origine di cui ai precedenti articoli 6 e 8 potranno essere trasferiti mediante semplice dichiarazione in calce ai medesimi, sempre che risulti che siasi in pari tempo effettuata la reale cessione della merce cui il certificato si riferisce.

Art 10. Qualora all'atto dell'esportazione sia necessario procedere ad una condizionatura della merce diversa da quella indicata nel certificato di origine, le operazioni relative dovranno essere compiute nei recinti doganali o sotto la diretta sorveglianza della dogana.

Fermo restando il peso complessivo indicato nel certificato di origine, salvo le differenze di tolleranza, le altre dif ferenze risultanti circa la quantità, il numero e le marche dei colli saranno fatte constatare mediante apposita annotazione del capo dei servizi doganali, apposta in calce al certificato di origine.

A cura dell'autorità suddetta sarà anche fatta annotazione sul certificato di origine del nome dello speditore e del destinatario, nonchè della destinazione della merce e del vapore su cui vien fatto il carico. Potranno inoltre essere apposti ai singoli colli, speciali contrassegni, facendosene particolare annotazione sul certificato suddetto.

Delle principali indicazioni contenute nel certificato di origine dovrà esser fatta menzione sulla bolletta d'uscita.

Art. 11. I funzionari ed agenti incaricati degli accertamenti previsti dal presente decreto saranno tenuti strettamente responsabili dell'esattezza e scrupolosità degli adempimenti loro attribuiti.

Art. 12. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, qualora non costituiscano reato più grave, saranno punite, in quanto siano applicabili, con le penalita stabilite nel Regolamento doganale per la Colonia Eritrea approvato coi regi decreti 10 dicembre 1893, n. 701, e 2 febbraio 1899, n. 73, e nel testo unico della legge doganale del Regno approvata con regio decreto 26 gennaie 1896, n. 20.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Per la presente stagione agricola, le domande di cui all'art. I potranno esser presentate entro il 30 agosto p. v.

Il reparto definitivo del contingente sarà eseguito in analogia alle norme contenute negli articoli 3, 4 e 5, ferme restando le disposizioni stabilite pel rilascio dei certificati di origine.

N. d'ord, del certificato.

N. dord. del decreto di assegnazione

Mod. A.

GOVERNO DELLA COLONIA ERITREA.
CERTIFICATO DI ORIGINE DI FRUMENTO ERITREO.

(Art. 1 e 3 della legge 28 luglio 1904, n. 408).

Si certifica che la partita di frumento appresso descritta è stata prodotta

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Il sottoscritto dichiara di aver ceduto la merce di cui al suesteso certificato a

trasferendo insieme il certificato stesso.

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Si dichiara che la merce di cui al suesteso certificato è in partenza da Massana alle condizioni sottoindicate.

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N. d'ord. del certificato ..

Mod. B.

GOVERNO DELLA COLONIA ERITREA.
CERTIFICATO D'ORIGINE DI MERCI ERITREE.
(Art. 2 e 3 della legge 28 luglio 1904, n. 408).

Si certifica che le merci appresso descritte sono originarie della Colonia
Eritrea.

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Il sottoscritto dichiara di aver ceduto la merce di cui al suesteso certificato a trasferendo insieme il certificato stesso.

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Si dichiara che la merce di cui nel suesteso certificato è in partensa da Massaua alle condizioni sottoindicate.

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