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REGIO DECRETO 22 novembre 1908 n. 693, che approva l'annesso testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Visto l'art. 29 della legge 25 giugno 1908 n. 290 (1), che dà facoltà al nostro governo di coordinare in testo unico, con le disposizioni di detta legge, quelle delle leggi 19 luglio 1862 n. 722, 11 ottobre 1863 n. 1500, 14 luglio 1887 n. 4711, 11 luglio 1889 n. 6233 e 5 dicembre 1901 n. 499 (2);

Veduto il parere del consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

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Gl'impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine.

La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado, dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.

Ciascun ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati secondo la situazione

(1) Inserita in questa Raccolta, 1908, Suppl., 520.

a primo gennaio, dandone avviso nella Gazzetta ufficiale. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gli impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

ART. 2.

Legge 25 giugno 1908 n. 290, art. 2-legge 30 giugno 1908 n. 304, art. 4. Una tabella, annessa ai ruoli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun ministero, determina le parificazioni di gradi degli impiegati dell'amministrazione centrale fra loro e con quelli delle amministrazioni dipendenti.

Il ministro, osservate le norme speciali di ciascuna amministrazione, può trasferire d'ufficio o sopra domanda, gl'impiegati dell'amministrazione centrale nelle amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purchè il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gli impiegati sono trasferiti.

I vice-direttori generali nel ministero dell'interno che fossero trasieriti nell'amministrazione provinciale col grado di consigliere delegato conserveranno la differenza dello stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.

Nessun impiegato può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorchè proprio di un grado superiore al suo.

ART. 3.

Legge 25 giugno 1908 n. 290, art. 5.

Per essere nominato ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1o essere cittadino italiano. (Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità);

20 aver compiuto l'età di diciotto anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione; 3o aver sempre tenuto condotta regolare;

4o essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria di impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;

5o aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengano successivamente vacanti. Coloro che per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità, non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.

Gli ordinamenti di ciascuna amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.

Gl'impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a ciò delegato.

(2) Inserita in questa Raccolta, 1901, Suppl., 502.

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Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe si conferiscono, di regola, per anzianità salvo che gli ordinamenti delle singole amministrazioni dispongano diversamente.

Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzianità, gli impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità. Questa non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicate le note informative che, nei modi e tempi stabiliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degli impiegati.

ART. 5.

Legge 25 giugno 1908 n. 290, art. 7 - legge 30 giugno 1908 n. 304, art. 3, primo comma e annesse tabelle.

Le promozioni ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere, o a gradi corrispondenti, sono conferite mediante esame d'idoneità, o anche mediante esame di concorso per merito distinto, nelle proporzioni e con le norme stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, salvo quanto dispone per il personale della categoria d'ordine, la legge 30 giugno 1907 n. 384, e salvo il diritto alla promozione per coloro che hanno già superato il relativo esame, e per coloro che, alla data del 30 giugno 1908, abbiano già acquisito il diritto alla promozione stessa, in base alle disposizioni vigenti.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella stessa amministrazioue; e all'esame d'idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice lo esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo nella stessa amministrazione; tenuto calcolo, in ambedue i casi, anche del periodo dell'alunnato ove esista.

Questi termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea.

I termini, di cui ai due comma precedenti, non sono applicabili ai segretari e funzionari con grado assimilato dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, a senso delle tabelle annesse alla legge 30 giugno 1908 n. 304 (1).

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza sui vincitori dell'esame d'idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti, secondo l'anzianità.

La graduatoria degl'impiegati che superano l'esame d'idoneità è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

ᎪᎡᎢ. 6.

Legge 25 giugno 1908 n. 290, art. 8.

Le nomine al grado di direttore generale o a gradi equiparati sono deliberate in consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'amministrazione dello Stato.

Le promozioni al grado effettivo o parificato di vice-direttore generale e di direttore capo di divisione sono conferite agl'impiegati del grado inferiore dell'amministrazione centrale o provinciale, senza riguardo alla classe.

Le promozioni agli altri gradi sono conferite agl'impiegati del grado e della classe immediatamente precedente.

Gl'impiegati di grado inferiore a quello effettivo o parificato di capo sezione non possono essere promossi di grado se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo, da corrispondere, in media, almeno a due anni per ogni grado, salvo che si tratti di promozione da conferirsi in seguito ad esame.

(1) Inserita in questa Raccolta, 1908, Supně., 526. (2) Inserita in questa Raccolta, 1907, Suppl., 497.

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Con la qualità d'impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, e la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro, salva, per l'amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende. E pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del consiglio di amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'amministrazione.

Gl'impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro, da concedersi caso per caso.

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legge 12 luglio 1900 n. 259, art. 3 legge legge 1 agosto 1907 n. 636, t. u., art. 16.

Legge 19 luglio 1862 n. 722, art. 2
27 giugno 1907 n. 386, art. 72.
Sono ammesse le cumulazioni:

§ 1. Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge.
§ 2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente

o di addetto, sotto qualunque titolo, di osservatorii, musei, scavi ed altri simili istituti, salvo il disposto dell'art. 72 della legge 27 giugno 1907 n. 386 (2).

§ 3. Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, e quindi l'amministrazione da cui essi dipendano, salvo il disposto dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 12 luglio 1900 n. 259 (3).

§ 4. Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di questa ultima specie, salvo il disposto dell'art. 16, secondo comma, della legge sanitaria, testo unico, 1° agosto 1907 n. 636 (4).

§ 5. Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nella amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia alla diretta

(3) Inserita in questa Raccolta, 1900, V, 186. (4) Inserita in questa Raccolta, 1907, Suppl., 8.5.

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Legge 25 giugno 1908 n. 290, art. 10-legge 11 ott. 1863 n. 1500, art. 1o, alinea 4°.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere data anche d'ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Gl'impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

Gl'impiegati, chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa. L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto. In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni elletto come in congedo.

ART. 21.

Legge 25 giugno 1908 n. 290, art. 11.

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Inoltre l'impiegato può ottenere promozioni di classe, per solo titolo di anzianità, anche durante l'aspettativa, purchè però questa gli sia stata concessa per infermità o per servizio militare.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ; l'impiegato, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

ART. 22.

Legge 11 ottobre 1863 n. 1500, art. 1o, comma primo-
legge 25 giugno 1908 n. 290, art. 12.

Gli impiegati non possono essere collocati in disponibilità se non per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici.

Occorrendo tale provvedimento, sono designati dal consiglio d'amministrazione, dove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere collocati in disponibilità. Per il richiamo in servizio attivo le designazioni sono pure fatte dal consiglio stesso.

ART. 23.

Legge 11 ottobre 1863 n. 1500, art. 2.

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito come decreto reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreto ministeriale.

Esso è annunziato nella Gazzetta ufficiale, con l'indicazione del motivo che l'ha determinato.

ART. 24.

Legge 11 ottobre 1863 n. 1500, art. 3.

La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni. L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà la durata di un anno.

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