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dello Stato, le norme e le competenze relative alle concessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo, a titolo oneroso o gratuito, ed alla decadenza eventuale di queste concessioni, nonchè a determinare i limiti entro i quali queste concessioni possono riportare la sanzione del governatore ed oltre i quali dovranno riportare la sanzione del Ministro degli affari esteri sentito il Consiglio coloniale.

Fino a questa promulgazione rimarranno in vigore nella Colonia per le concessioni di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1 luglio 1890, n. 7003, e le norme amministrative in uso, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Art. 9. Il Governo del Re, su proposta del governatore e sentito il Consiglio coloniale, provvederà per decreto reale intorno alle tasse, imposte, dazi doganali e tributi indigeni nella Colonia.

Ove speciali circostanze impongano esenzioni o diminuzioni o suggeriscano aumenti di tributi alle popolazioni indigene, il governatore avrà facoltà, limitatamente all'esercizio in corso, di decretare le esenzioni o diminuzioni, come pure di decretare gli aumenti entro il limite di un terzo, riferendone immediatamente al Ministro degli affari esteri.

Art. 10. Per un quinquennio dalla promulgazione della presente legge non potranno essere stabilite nella Colonia nuove privative governative.

Trascorso il quinquennio, non potranno stabilirsi se non per legge.

Art. 11. Il Governo del Re ha facoltà per la Colonia Eritrea di contrarre mutui ed accendere debiti per provvodere alle spese di costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di utilità pubblica concernenti sia la viabilità, sia la raccolta delle acque a scopo agricolo. L'onere complessivo annuo del bilancio coloniale per interessi e quote di rimborso non dovrà supe

rare la somma equivalente ai due terzi delle entrate locali compilate sulla media dell'ultimo quinquennio.

L'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari per la linea Sahati-Asmara, nè oltre dieci per i suoi eventuali prolungamenti e per le altre opere menzionate nel paragrafo precedente.

Il Governo del Re ha pure facoltà di concedere a privati o a società l'esercizio della ferrovia Massaua-Asmara.

Per l'esercizio della facoltà concessa dal presente articolo il Governo del Re provvederà con decreto reale, sentito il governatore della Colonia ed il Consiglio coloniale.

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Art. 12. Il bilancio della Colonia Eritrea, agli effetti della legge di contabilità, fa parte integrante di quello del Ministero degli affari esteri.

Il governatore ha facoltà di stornare da un articolo all'altro del bilancio coloniale con un suo decreto pubblicato nel Bullettino ufficiale della Colonia, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Ai documenti finanziari di cui all'art. 27 della legge di contabilità generale dello Stato, concernenti la Colonia Eritrea, sarà unita una speciale relazione illustrativa dei medesimi, nella quale si darà pure contezza dei mutui e dei debiti contratti. Nella medesima relazione sarà pubblicato l'elenco delle concessioni di terre e delle altre concessioni fatte nella Colonia durante l'anno finanziario, e tutti i dati statistici concernenti il patrimonio pubblico.

Ogni biennio all'epoca suddetta il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione generalė sull'amministrazione e sull'andamento della Colonia.

Art. 13. (1) Entro due anni dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re curerà la compilazione e

(1) Vedi la nota a pag. 6.

la pubblicazione di una raccolta di tutti gli atti dell'autorità
pubblica in vigore nella Colonia, e la distribuzione della.
medesima ai membri dei due rami del Parlamento.

Saranno messi a disposizione dei membri del Parlamento

nei rispettivi archivi i fascicoli del Bullettino ufficiale della

Colonia Eritrea entro il più breve tempo possibile dopo la

pubblicazione nella Colonia.

Tutti i decreti reali concernenti la Colonia Eritrea saranno

pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 14. (1) — Gli atti dell'autorità pubblica, posteriori alla

promulgazione della presente legge, avranno vigore nella Co-
lonia Eritrea solamente dopo la loro pubblicazione nel Bullet-
tino ufficiale della Colonia; gli atti anteriori non vi avranno
vigore, dopo trascorsi 18 mesi dalla promulgazione della pre-
sente legge, se non siano compresi nella raccolta da com-
pilarsi a norma del paragrafo primo del precedente articolo.
Art. 15.
La Corte dei conti eserciterà il suo controllo
consuntivo sul rendiconto della Colonia e sulle relative con-

tabilità.

-

A tal uopo il Ministero degli affari esteri comunicherà

direttamente alla Corte dei conti tutti i documenti giustifi-
cativi occorrenti per l'esercizio di tale sua attribuzione.

La Corte dei conti giudica i conti del tesoriere e degli

agenti dell'Amministrazione coloniale ed esercita sopra gli

ufficiali stipendiati sul bilancio della Colonia la giurisdizione

di cui all'art. 67 del testo unico della legge 17 febbraio 1884,

(1) Vedi la nota a pag. 6.

Art. 17.

La presente legge avrà vigore dal giorno della

sua pubblicazione nella Colonia Eritrea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi 24 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE

E. MORIN.

II.

ISTRUZIONE MINISTERIALE 29 maggio 1903 per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1883.

(Giornale Militare, Anno 1903. Atto 86, pag. 213).

(Omissis).

Art. 14. Analogamente a quanto si pratica per gli inscritti residenti nella Colonia Eritrea, anche gli inscritti che risiedono all'estero in regioni donde sia più agevole recarsi nella Colonia Eritrea che in Italia, qualora siano dalle regie autorità diplomatiche e consolari arruolati in 1a categoria ed obbligati a imprendere servizio, potranno per risparmio di spesa e di tempo, presentarsi alle autorità militari della Colonia Eritrea anzichè a quelle dell'interno del Regno e prestare ivi il servizio cui sono obbligati.

Le autorità diplomatiche e consolari avranno cura di sottoporre sempre a visita medica gli inscritti in parola per evitare, per quanto è possibile, che essi siano poi riformati nella visita presso le truppe coloniali e rimangano nell'Eritrea privi di mezzi di sussistenza.

Detti militari comprovando, mediante presentazione del foglio di congedo provvisorio, di essere militari che rispondono alla chiamata alle armi della loro classe, avranno libero ingresso nella Colonia senza obbligo di depositare la somma prescritta per tutti quelli che eleggono ivi domicilio senza avere stabile occupazione rimunerativa.

(Omissis).

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